COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA SOLESE Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 11-11-2012 tra Terrazzano / Polisportiva Solese C.U. n. 22 della Delegazione di Legnano datato 15-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA SOLESE Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 11-11-2012 tra Terrazzano / Polisportiva Solese C.U. n. 22 della Delegazione di Legnano datato 15-11-2012 La società POLISPORTIVA SOLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. LOISI Vito e RANIERI Giuseppe fino al 11.02.2013, il primo per insulti al direttore di gara e per aver agitato la bandierina con lo scopo di colpirlo ed il secondo per essere entrato nello spogliatoio del direttore di gara minacciandolo e colpendo con calci la sua porta dello spogliatoio; ha squalificato il sig. ESPOSITO Ivan per quattro gare per espressioni offensive nei confronti dell'arbitro e per essere corso verso lo stesso con lo scopo di colpirlo ed il sig. ZUZZARO Thomas fino al 11.03.2013 perché al termine della gara strattonava l'arbitro e lo minacciava ripetutamente, lamentando che le sanzioni sarebbero troppo eccessive rispetto ai fatti così come accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto dell'arbitro e sentito lo stesso a chiarimenti emerge con chiarezza che i fatti di cui si sono resi protagonisti il sig. LOISI Vito, il sig. RANIERI Giuseppe ed il calciatore ESPOSITO Ivan sono avvenuti così come correttamente descritto dal Giudice Sportivo, il quale, peraltro, nel comminare le sanzioni ha correttamente tenuto conto della sospensione invernale dell'attività sportiva. Pertanto anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione le sanzioni comminate dal GS meritano di essere confermate. Quanto al calciatore ZUZZARO Thomas, l'arbitro precisa che lo stesso lo ha preso in modo insistente per il braccio, senza violenza e senza quindi procurargli alcuna conseguenza fisica. Per tale ragione la sanzione della squalifica fino al giorno 11.03.2013 comminata dal Giudice di Prime cure deve essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del ricorso RIDUCE la sanzione della squalifica a carico del calciatore ZUZZARO Thomas a cinque gare e conferma il resto. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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