COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA VILLA Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 18-11-2012 tra Polisportiva Villa / Chiavennese C.U. n. 19 della Delegazione di Sondrio datato 22-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA VILLA Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 18-11-2012 tra Polisportiva Villa / Chiavennese C.U. n. 19 della Delegazione di Sondrio datato 22-11-2012 La società POLISPORTIVA VILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la disputa di due partite a porte chiuse, per aver permesso l'accesso in campo di tifosi che tentavano di picchiare dei calciatori creando parapiglia e molta confusione, lamentando che i fatti non sarebbero accaduti così come descritti nella delibera del Giudice Sportivo La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti sui fatti accaduti ha chiarito che al termine della gara ha provveduto ad allontanare due ragazzi di giovane età che erano entrati nell'impianto sportivo e ha precisato che non si è creata alcuna situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti ovvero non si è verificato alcun episodio di violenza o di tentativo di violenza. Alla luce di tali precisazioni e chiarimenti, appare del tutto eccessiva la sanzione comminata dal GS di disputare due incontri a porte chiuse e per tali ragioni la decisione del Giudice di Prime cure deve essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto accoglie il ricorso proposto DELIBERA l'annullamento della sanzione della disputa di due partite a porte chiuse e commina alla società Polisportiva Villa l'ammenda di euro 100,00 per aver permesso l'accesso in campo a persone estranee. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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