COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società LA FORTEZZA Camp. Calcio a 5 Gir. A Gara del 16-11-2012 tra San Carlo / la Fortezza C.U. n. 30 del CRL datato 22-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società LA FORTEZZA Camp. Calcio a 5 Gir. A
Gara del 16-11-2012 tra San Carlo / la Fortezza
C.U. n. 30 del CRL datato 22-11-2012
La società LA FORTEZZA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore RAUSA Vincenzo fino al 02.01.2013 – per essere entrato nel terreno di gioco minacciando il ritiro della squadra ed aver offeso l'arbitro dalla tribuna ed al termine della gara - e ha inibito il dirigente sig. RAUSA Michele fino al 19.12.2012 perché a fine gara si recava presso lo spogliatoio per il ritiro dei documenti cercando di intimidirlo, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti così come realmente accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'allenatore RAUSA Vincenzo è stato infatti allontanato dal campo per essere entrato sul terreno di gioco minacciando di ritirare la squadra e per aver tenuto successivamente un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. Nonostante l'atteggiamento sia censurabile, appare congrua la squalifica del Rausa fino al 24.12.2012, anche secondo i criteri abituali adottati da questa Commissione disciplinare.
Quanto all'inibizione del sig. RAUSA Michele, si rileva che ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del CGS non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di inibizione per i dirigenti fino ad un mese. Il reclamo proposto nei confronti del sig. RAUSA Michele è pertanto inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica dell'allenatore RAUSA Vincenzo fino al 24.12.2012 e conferma il resto.
Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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