COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio di MONELLI PAOLO Camp. Allievi. Reg. Prof. Gir. A Gara del 18-11-2012 tra Monza / Reggiana C.U. n. 30 del CRL datato 22-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio di MONELLI PAOLO Camp. Allievi. Reg. Prof. Gir. A Gara del 18-11-2012 tra Monza / Reggiana C.U. n. 30 del CRL datato 22-11-2012 Il sig. MONELLI Paolo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con il quale ha comminato la sua squalifica sino al 9.1.2013, lamentando di non aver insultato l'arbitro, ma di essersi limitato a protestare e di aver lasciato il terreno di gioco senza attardarsi. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha riferito di aver individuato nell'autore delle frasi offensive il tecnico, MONELLI Paolo, senza possibilità di errore. Ha inoltre confermato che il MONELLI si è attardato nell'uscire dal terreno di gara per protestare ulteriormente. Alla luce di quanto descritto dall'arbitro nel proprio rapporto che è stato peraltro confermato dall'arbitro stesso a Questa Commissione in sede di chiarimenti, quanto dedotto dal sig. MONELLI nel proprio reclamo costituisce mera allegazione di parte priva di qualsivoglia riscontro probatorio. La squalifica comminata al sig. MONELLI deve ritenersi congrua alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato dal sig. MONELLI Paolo ed incamera la relativa tassa.
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