COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD LEGNANO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 17-11-2012 tra Pregnanese / Legnano C.U. n. 23 della Delegazione di Legnano datato 22-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD LEGNANO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 17-11-2012 tra Pregnanese / Legnano C.U. n. 23 della Delegazione di Legnano datato 22-11-2012 La Società ASD LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che comminato la squalifica sino al 6.2.2013 all'allenatore CERRI Alessandro, lamentando la squalifica è eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il CERRI ha insultato l'arbitro reiteratamente e si è attardato ne lasciare il terreno di gara dopo essere stato espulso. Alla luce della gravità del suddetto comportamento reiterato nelle offese, la squalifica comminata al sig. CERRI merita di essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al sig. CERRI Alessandro a tutto il 20.1.2013 e dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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