COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AC ROBUR ALBAIRATE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. G Gara del 17-11-2012 tra U.S.Vanzaghese / AC Robur Albairate C.U. n. 23 della Delegazione di LEGNANO datato 22-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 06.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AC ROBUR ALBAIRATE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. G Gara del 17-11-2012 tra U.S.Vanzaghese / AC Robur Albairate C.U. n. 23 della Delegazione di LEGNANO datato 22-11-2012 La Società AC ROBUR ALBAIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che comminato la sua squalifica sino al 18.3.2013 all'allenatore ZANFINO Stefano, lamentando la squalifica è eccessiva in quanto l'allenatore si era limitato a protestare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che lo ZANFINO non solo ha proferito numerose frasi offensive nei confronti dell'arbitro, ma lo ha anche minacciato verbalmente. La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata dal GS allo ZANFINO che quindi merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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