COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DI SANNA ANGELO, BOE GIANNICOLA, SEDDA FRANCESCO, CALIA GIUSEPPE, E LA SOCIETA’ POL. LULESE.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DI SANNA ANGELO, BOE GIANNICOLA, SEDDA FRANCESCO, CALIA GIUSEPPE, E LA SOCIETA’ POL. LULESE.
La Procura Federale della F.I.G.C ha deferito a questa Commissione Disciplinare i Sigg.
1) Serra Angelo 2) Boe Giannicola 3) Sedda Francesco 4) Calia Giuseppe 5)la Società Sportiva Lulese, per rispondere:
- Sanna Angelo e Boi Nicola della violazione dell’art. 10, comma 6 e 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere partecipato a cinque gare del campionato allievi sotto falso nome e per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli organi della Giustizia Sportiva;
- Sedda Francesco della violazione dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in qualità di Presidente della Società Polisportiva Lulese, sottoscritto i cartellini di tesseramento dei calciatori Mareddu Angelo e Pala Raimondo, riportanti la fotografia dei calciatori Sanna Angelo e Boi Giannicola, così da permettere a costoro di partecipare al Campionato Allievi pur non avendone diritto per raggiunti limiti d’età;
- Calia Giuseppe della violazione dell’art. 1, comma 7, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocato di presentarsi, innanzi agli organi della Gustizia Sportiva;
- la Società Polisportiva Lulese, ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine all’operato dei propri tesserati Sanna Angelo, Boe Giannicola e Calia Giuseppe.
La Procura, espletate le indagini in relazione ai fatti contestati assumeva, sulla base della complessiva attività di indagine, che dall’esame dei documenti relativi ai calciatori indicati come Mareddu Angelo e Pala Raimondo, appariva di tutta evidenza la falsificazione degli stessi finalizzata a consentire la partecipazione al campionato Allievi dei calciatori Sanna Angelo e Boe Giannicola benché costoro non ne avessero titolo per raggiunti limiti di età.
In virtù di tale falsificazione i calciatori Sanna Angelo e Boe Giannicola hanno potuto partecipare, sotto il falso nome di Mareddu Angelo e Pala Raimondo a ben cinque gare.
Inoltre la stessa Procura evidenziava che i calciatori Sanna Angelo, Boe Giannicola e Calia Giuseppe, seppure ritualmente convocati per essere sentiti dagli organi della Giustizia Sportiva in merito ai fatti sopra esposti, non si presentavano senza addurre alcun legittimo impedimento.
La Società Lulese ammetteva l’addebito sostenendo che era stata costretta a schierare i predetti calciatori sotto falso nome in quanto altrimenti non vi sarebbe stato il numero sufficiente per poter partecipare ad un campionato e che, quindi, ciò era avvenuto esclusivamente per i motivi sociali per non lasciare per strada oppure al bar i ragazzi.
In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere ai giocatori Sanna Angelo e Boe Giannicola anni 2 mesi 1; al Presidente Sedda Francesco anni 2, al calciatore Calia Giuseppe 4 gare di squalifica ed alla Polisportiva Lulese 5 punti di penalizzazione e 500,00 di ammenda.
La Commissione, esaminati i documenti e preso atto delle ammissioni dello stesso rappresentante della Polisportiva Lulese, dichiarazioni dalle quali emerge la responsabilità in merito alla posizione dei giocatori Sanna e Boe e preso atto della mancata presentazione davanti agli organi di Giustizia del giocatore Calia Giuseppe, ritiene che i fatti così come accertati siano meritevoli delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Infatti, nel caso di specie, trattasi di un fatto di estrema gravità che viola il principio fondamentale di leale comportamento al quale devono attenersi tutti i tesserati e che non trova alcuna giustificazione neppure nelle pretestuose cosiddette ragioni sociali addotte dalla Polisportiva Lulese e perciò appaiono congrue le sanzioni richieste con l’esclusione della sola penalizzazione di 5 punti in classifica essendosi, tra l’altro, la Società ritirata dal campionato 2011/2012 e non iscritta nel campionato allievi dell’anno successivo.
La Commissione, pertanto DELIBERA
1) di dichiarare il Presidente della Soc. Lulese responsabile dei fatti a lui ascritti e di infliggere allo stesso la sanzione di anni due;
2) euro 500,00 di ammenda;
3) ai calciatori Sanna Angelo e Boe Giannicola anni due, mesi uno;
4) al calciatore Calia Giuseppe quattro giornate di gara.
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