COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 15.11.2012. Gara Ilvamaddalena 1903 / Fonni dell’11.11.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 15.11.2012.
Gara Ilvamaddalena 1903 / Fonni dell’11.11.2012.
La reclamante chiede la revoca e/o la riduzione della sanzione adottata dal Giudice Sportivo dell’ammenda di Euro 350,00 perché ritenuta responsabile del lancio di fumogeni in campo, durante il primo tempo, che costringevano l’arbitro a sospendere la gara per tre minuti e per il comportamento oltraggioso, dei propri sostenitori, a fine gara nei confronti della terna arbitrale e dei componenti della squadra avversaria nonché per la presenza di estranei nel recinto di gioco e negli spogliatoi.
La società Ilvamaddalena 1903 argomenta la sua difesa sostenendo che i fumogeni sono stati lanciati prima dell’inizio della gara che, stante la mancanza di vento, si produceva un momentaneo ristagno di fumo.
Per quanto attiene il comportamento oltraggioso dei propri sostenitori, nega decisamente che questi si siano resi interpreti di lancio di sputi verso i giocatori del Fonni.
Infine, circa la presenza di estranei nel recinto di gioco, si trattava di diversi militari dell’Arma che sono stati peraltro riconosciuti anche dalla terna arbitrale.
La Commissione, accertato il rispetto delle norme procedurali nella proposizione del reclamo ritiene che si debba accedere alla richiesta della Società Ilvamaddalena 1903 e ridurre quindi la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo.
Non si rilevano dagli addebiti mossi, atti di particolare gravità e/o di violenza che possano essere addebitati alla reclamante.
Non risulta dagli atti di gara che i giocatori del Fonni siano stati attinti dagli sputi dei sostenitori locali.
Circa poi la presenza di estranei nel recinto di gioco risulta che si trattava di diversi agenti dell’Arma che erano entrati nel terreno di gioco e negli spogliatoi dopo aver mostrato le proprie tessere militari.
Per tutti detti motivi la responsabilità della società Ilvamaddalena 1903 per la quale è stato assunto il provvedimento della sanzione di Euro 350,00, risulta inferiore nella sostanza e come tale deve essere ridotto.
La Commissione pertanto DELIBERA di ridurre la sanzione a Euro 200,00 e dispone la restituzione della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 15.11.2012. Gara Ilvamaddalena 1903 / Fonni dell’11.11.2012."
