COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 30/A POL. DIL. MIRTO (ME), avverso ammenda di € 400,00, squalifica fino al 30/06/2014 del dirigente Scarcina Sebastiano, squalifica fino al 31/12/2012 dell’allenatore Frisenda Gaetano – Gara Seconda categoria Mirto/Lascari del 04/11/2012 – C.U. n° 172 del 08/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 197 del 20.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 30/A POL. DIL. MIRTO (ME), avverso ammenda di € 400,00, squalifica fino al 30/06/2014 del dirigente Scarcina Sebastiano, squalifica fino al 31/12/2012 dell'allenatore Frisenda Gaetano - Gara Seconda categoria Mirto/Lascari del 04/11/2012 - C.U. n° 172 del 08/11/2012. La Pol. Dil. Mirto contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo qui molto in sintesi che “è una colossale menzogna tutto l'impianto del referto dell'arbitro”. Per la qualcosa chiede l'annullamento della sanzione dell'ammenda e della squalifica dell'allenatore Sig. Frisenda e la riduzione della squalifica del dirigente Sig. Scarcina, in distinta indicato quale massaggiatore. Chiede altresì autorizzazione per adire le vie legali nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che a fine primo tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il Sig. Scarcina, che si rivolgeva urlando nei confronti del direttore di gara indirizzandogli frasi offensive e minacciose. Rileva altresì che al 36° del secondo tempo l'arbitro ha allontanato dal terreno di gioco l'allenatore Sig. Frisenda, che gli rivolgeva un'espressione offensiva e minacciosa. A fine gara, si rileva ancora nel supplemento di referto, il Sig. Frisenda ha reiterato all'indirizzo dell'arbitro talune espressioni offensive e minacciose, mentre il Sig. Scarcina, oltre a pronunciare frasi offensive ed irriguardose, ha afferrato con violenza l'arbitro per un braccio attingendolo con uno sputo al volto e tentava altresì di colpirlo con un calcio all'addome. Nel contempo numerose persone non autorizzate, introducendosi nello spiazzo antistante gli spogliatoi attraverso un cancello deliberatamente aperto, hanno assunto contegno offensivo e minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro. Infine, si rileva ancora dalla lettura del referto, che persone non identificate hanno chiuso dall'esterno la porta dello spogliatoio dell'arbitro che si è visto, per uscirne, a richiedere l'intervento della Forza Pubblica. I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione delle sanzioni da applicarsi, trattandosi di episodi di particolare gravità, reiterati a fine gara ed in ordine ai quali le sanzioni adottate appaiono adeguate e ben proporzionate. Non possono trovare ingresso in questa sede le affermazioni difensive proposte dalla Società appellante, risultando sfornite di prova alcuna e per nulla riferibili a fatti e situazioni in qualche modo desumibili dal rapporto di gara. Non sono poi acquisibili, a norma di regolamento, testimonianze e confronti, svolgendosi il procedimento disciplinare sulla scorta della lettura degli atti ufficiali di gara. La sanzione dell'ammenda trova altresì giustificazione nei fatti ascritti a sostenitori della Pol. Dil. Mirto e ad altri soggetti non identificati. Quanto alla richiesta di autorizzazione per adire le vie legali nei confronti del direttore di gara va rilevato che la stessa va diretta ad altro organo competente e non già a questa Commissione Disciplinare Territoriale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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