COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 47/A U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO (TP) , avverso inibizione dirigente Sig. Bambina Roberto – Gara Prima categoria girone A Calatafimi Don Bosco – Borgate Terrenove del 11/11/2012 – C.U. n° 186 del 15/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 47/A
U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO (TP) , avverso inibizione dirigente Sig. Bambina Roberto – Gara Prima categoria girone A Calatafimi Don Bosco – Borgate Terrenove del 11/11/2012 - C.U. n° 186 del 15/11/2012.
La Soc. U.S.D. Calatafimi Don Bosco, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione sopra indicata negando che il dirigente abbia protestato nei confronti del direttore di gara dato che “non ha neppure aperto bocca”. La società aggiunge che il dirigente ha solo guardato con intensità l’arbitro negli occhi, in seguito ad una decisione arbitrale a suo parere nettamente errata.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che al 28’ del 2° tempo l’arbitro ha annotato l’espulsione del dirigente Sig. Bambina Roberto, assunta per proteste eccessive e continuative sul suo operato.
I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione applicata, trattandosi di episodi non regolamentari eccessivi e reiterati, in ordine ai quali non possono trovare ingresso le considerazioni difensive, sfornite di prova alcuna e neppure indirettamente riscontrabili dalla lettura degli atti di gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto;
dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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