COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°38/A U.S.D. ATLETICO GELA (CL) avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Messana Ignazio Alessandro, squalifica per cinque gare calciatore Camiolo Fortunato Donato, squalifica per quattro gare calciatore Castania Nunzio – Gara Campionato Eccellenza Girone “B” San Gregorio – Atletico Gela del 11/11/2012 – C.U. N° 186 del 15/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°38/A
U.S.D. ATLETICO GELA (CL) avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Messana Ignazio Alessandro, squalifica per cinque gare calciatore Camiolo Fortunato Donato, squalifica per quattro gare calciatore Castania Nunzio - Gara Campionato Eccellenza Girone “B” San Gregorio – Atletico Gela del 11/11/2012 – C.U. N° 186 del 15/11/2012.
Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Atl. Gela, in persona del suo rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante, in buona sintesi, evidenzia che quanto riferito dall’arbitro non trova riscontro poichè nessuno dei propri calciatori gli si è avvicinato al termine della gara se non i propri dirigenti per i quali non ha impugnato le sanzioni inflitte, ragion per cui chiede che le relative sanzioni siano revocate.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che i rapporti dell’arbitro e degli A.A. ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Effettuati, inoltre, gli opportuni accertamenti attraverso l’acquisizione del rapporto da parte dell’osservatore arbitrale risulta provato che il calciatore Camiolo Fortunato Donato al termine della gara assumeva un contegno aggressivo e minaccio nei confronti dell’arbitro accompagnando tale comportamento con dei gesti anch’essi fortemente minacciosi..
Risulta accertato altresì che il calciatore Castania Nunzio, nell’atrio dello spogliatoio, assumeva anch’esso un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro mentre il calciatore Messana Ignazio, nel contempo, assumeva anch’esso nei confronti dell’arbitro un contegno aggressivo e minaccioso e cercava, altresì, di colpirlo non riuscendovi per il fattivo comportamento dei propri compagni di squadra.
Sotto questo profilo, quindi, il reclamo deve essere respinto poiché quanto sostenuto dalla reclamante circa la mancata partecipazione dei propri calciatori a qualsivoglia contestazione nei confronti dell’arbitro risulta priva di riscontro.
Di contro si ritiene che le sanzioni come adottate dal giudice di prima istanza debbano essere riformulate in ragione agli effettivi comportamenti posti in essere e ricondotte a termini più equi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello proposto squalifica fino al 31 marzo 2013 il calciatore Messana Ignazio, squalifica per quattro gare il calciatore Caniolo Fortunato Donato squalifica per tre gare il calciatore Castania Nunzio.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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