COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 45 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Audace Isola d’Elba 1905, avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Scelza Simone ( C.U. n. 26 del 2/11/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 45 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Audace Isola d'Elba 1905, avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Scelza Simone ( C.U. n. 26 del 2/11/2012). Con rituale e tempestivo gravame la Società Sportiva Dilettantistica Audace Isola d'Elba 1905 adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Scelza nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 28/10/2012 contro la Società Porta a Piagge. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Espulso per avere offeso un calciatore avversario ed averlo colpito con un pugno al volto”. L’impugnante contesta la sussistenza del pugno asserendo che il giocatore avrebbe solo spinto con la mano aperta l'avversario e si sarebbe anche meravigliato dell'espulsione; rammentando la giovane età del calciatore e, sottolineando la sostanziale assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico conclude per la riduzione della sanzione irrogata. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. La C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati nel reclamo dalla società Audace Isola d'Elba; il medesimo però, nella risposta, si limita a trascrivere (parola per parola) quanto riportato nel reclamo. Occorre evidenziare che le ragioni per cui gli organi di Giustizia richiedono un approfondimento albergano nella necessità che il D.G. - che viene portato a conoscenza dei rilievi proposti nel reclamo - possa fornire elementi ulteriori rispetto a quelli inseriti nell'atto compilato al termine della gara. Tale attività non può e non deve dunque esaurirsi nella mera conferma del rapporto di gara o, come nel caso concreto, nella riproposizione delle identiche frasi contenute nel documento originale poiché tale attività vanifica di fatto sia la richiesta che la risposta fornita. In ogni caso non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia colpito l'avversario con un pugno e non con una manata poiché il dato resta cristallizzato nel rapporto e non smentito dal D.G.. L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” Orbene, il D.G. stabilisce che il pugno è stato dato volontariamente, a pallone lontano, e precisa che il medesimo sarebbe stato preceduto da frasi ingiuriose e minacciose. La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore risulta, per i motivi sopra esposti, corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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