COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 43 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Rassina avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S.T. al calciatore Paolini Marco. (C.U. n. 19 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
43 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Rassina avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S.T. al calciatore Paolini Marco. (C.U. n. 19 / 2012).
Il rapporto redatto dall’arbitro della gara A.S.D. Rassina / A.S.D. Poppi, disputata in data 3.11.2012, indica l’assunzione, al 7° minuto del 2° tempo di gioco, di due contemporanei provvedimenti disciplinari nei confronti rispettivamente del calciatore Gabbani Marco (Pol. Poppi) e del calciatore Paolini Marco (Rassina), entrati in contatto tra loro, come indicato dal D.G. in sede di supplemento reso a questa C.D..
L’espulsione del primo è avvenuta per aver scalciato da dietro l’avversario durante un’azione di gioco.
Il secondo è stato punito per aver reagito con un calcio al fallo così subito.
Il G.S.T., esaminato il rapporto, infliggeva al calciatore Gabbani una giornata di squalifica mentre sospendeva il calciatore Paolini per tre giornate così motivando il provvedimento: “Condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”.
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dal legale rappresentante dell’A.S.D. Rassina il quale afferma che il proprio tesserato è stato colpito “ con un calcetto, seppur di lieve entità”e che è stato espulso contemporaneamente all’avversario pur non essendo entrato in contatto con lui e senza in ogni caso averlo offeso.
Ritiene ancora che l’arbitro sia incorso in uno scambio di persona e definisce eccessiva la sanzione anche perché il Paolini non poteva mettere in atto alcuna condotta violenta. Conclude per una riduzione della sanzione irrogata.
Il reclamo non può essere accolto dovendosi premettere che non viene in alcun modo specificato quale sia stato lo scambio di persona e, soprattutto quale sia stato il calciatore oggetto dello scambio ipotizzato.
Sotto il profilo del merito si osserva comunque che il colpo inferto dal Gabbani al Paolini è avvenuto durante una fase di gioco per cui il fallo, commesso da tergo, trova idonea sanzione nell’espulsione immediata alla quale consegue, in modo automatico, la squalifica per una giornata di gara.
Diverso appare il comportamento del Paolini il quale,rialzatosi dopo la caduta, ha deliberatamente colpito l’avversario a gioco fermo ed in reazione al fallo subito, il che di per sé stesso ed indipendentemente dalle conseguenze che può aver causato, integra la condotta violenta.
Tale comportamento è sanzionato dall’art 19, c. 4, lettera b) del C.G.S. con la squalifica di tre giornate quale minimo edittale, per cui la decisione impugnata deve essere rilevata indenne da ogni censura.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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