COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 18 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Cascina Calcio Avverso Ammenda Euro 700,00 (C.U. N° 21 Del 4102012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
18 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Cascina Calcio Avverso Ammenda Euro 700,00 (C.U. N° 21 Del 4102012)
Propone rituale reclamo la A.S.D. Cascina avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali parte gara. Per colpi alla rete di recinzione fine gara accompagnati da offese e minacce. Per persona estranea non presente in distinta nel recinto spogliatoi a fine gara che offende l’arbitro che si vedeva più volte costretto a chiederne l’allontanamento”.
La reclamante con garbato reclamo, chiede una riduzione della sanzione affermando che, in relazione al comportamento dei tifosi risulta arduo per una società dilettantesca riuscire a prevenire il comportamento offensivo, posto che non vi sono le risorse economiche per munirsi di “stewards” come avviene nei campionati professionistici, peraltro non nega gli episodi, ma rileva come il comportamento del pubblico, seppur censurabile, si sia limitato a qualche frase offensiva senza alcun episodio di violenza.
Quanto al comportamento del dirigente non in nota nel recinto spogliatoi, dopo aver assicurato di aver preso provvedimento nei confronti del personale che ha permesso l’ingresso, sottolinea come si sia adoperata per allontanare l’estraneo.
Richiama infine i precedenti disciplinari della società improntati a correttezza.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma gli episodi di intemperanza dei quali si sono resi protagonisti alcuni tifosi, limitati a frasi offensive con un isolato episodio di scuotimento rete. Conferma altresì la presenza dell’estraneo (pare un dirigente non in nota del Cascina), conferma l’intervento della società per allontanare il soggetto, così come conferma di non aver avuto alcun problema all’uscita.
Alla luce di quanto emerge dagli atti ufficiali, quanto addebitato a titolo di responsabilità oggettiva alla reclamante, va ricondotto essenzialmente a frasi offensive, un singolo episodio di scuotimento rete, e ad una persona estranea nel recinto spogliati che offende il D.G..
Pare alla C.D. che l’ammenda comminata dal primo giudice sia eccessiva, anche alla luce della assenza di recidività a carico della reclamante e del fattivo comportamento.
Peraltro si ritiene di mantenere una sanzione abbastanza elevata considerata la categoria di appartenenza (eccellenza) della società Cascina.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 500,00, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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