COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 48 / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal Sig. Accardi Francesco Paolo, allenatore del G.S. 2004 Maliseti C. 5, avverso la squalifica inflittagli per la durata di mesi due dal G.S.T. Toscana (C.U. n. 27 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
48 / stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto in proprio dal Sig. Accardi Francesco Paolo, allenatore del G.S. 2004 Maliseti C. 5, avverso la squalifica inflittagli per la durata di mesi due dal G.S.T. Toscana
(C.U. n. 27 / 2012).
Il reclamo indicato in epigrafe è conseguente al provvedimento disciplinare del G.S.T. Toscana così motivato.
“Allontanato per proteste, alla notifica offendeva il D.G.. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso”.
Il rapporto di gara che ha indotto il G.S. all’assunzione del provvedimento indica quanto segue: “ al 35’ del II tempo allontanavo l’allenatore del Maliseti Sig. Francesco Paolo Accardi perché già invitato a non protestare mi diceva < Ma lo vedi che questo è fallo, fischia > Alla notifica uscendo dal campo mi applaudiva ironicamente gridandomi A fine gara mi aspettava all’esterno del terreno di gioco e avvicinandosi mi diceva < Bravo hai fatto il fenomeno, mi hai espulso per nulla, incompetente >”.
Con il supplemento di rapporto reso a questa C.D. l’arbitro ribadisce quanto già indicato, precisando che l’atteggiamento polemico è stato tenuto dall’allenatore in maniera reiterata e che comunque nessun componente della panchina è intervenuto a protestare in favore dell’Accardi al momento dell’espulsione.
Nel contestare la decisione il Signor Accardi sostiene invece di non aver compiuto né gesti né parole (non avevo fatto alcunché) che possano giustificare il provvedimento e chiede a propria difesa la testimonianza di alcuni dirigenti delle due squadre presenti.
Quanto sopra veniva ulteriormente confermato dal Signor Accardi in sede di audizione, durante la quale indica decisioni, a suo dire errate, assunte dal D.G. dopo un’iniziale buona condotta di gara.
Preliminarmente, per quanto concerne l’assunzione di testi, la C.D.T. precisa che le Carte Federali fanno espresso divieto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento disciplinare sportivo, con la sola eccezione dei casi di illecito sportivo.
Nel merito la Commissione osserva che al carattere di prova privilegiata conferito dal C.G.S. con l’art. 35 agli atti di gara, nulla viene dal reclamante opposto con concreti dati di fatto che possano incrinare in qualche modo la intangibilità della norma.
La delibera impugnata è pertanto da confermare in punto di fatto, così come lo è sotto il profilo della congruità della sanzione in considerazione delle univoche pronunce emesse a carico di allenatori e dirigenti, come si può agevolmente rilevare anche dagli ultimi C.U., con le quali i comportamenti qui in esame sono stati sanzionati con squalifiche oscillanti tra il mese e mezzo ed i due di squalifica, a seconda delle singole circostanze in cui i fatti sono avvenuti.
P.Q.M.
la C.D. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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