COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 11/ P – Stagione sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società F.C.D. Piagge Calcio cui viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 7, comma 4, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni propri tesserati immediatamente prima e durante la gara: F.C.D. Piagge – G.S.D. Quercegorossa, disputata in data 11/03/2012 e valida per il Campionato di 1 Ctg..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 31 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
11/ P – Stagione sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società F.C.D. Piagge Calcio cui viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 7, comma 4, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni propri tesserati immediatamente prima e durante la gara: F.C.D. Piagge – G.S.D. Quercegorossa, disputata in data 11/03/2012 e valida per il Campionato di 1 Ctg..
Con esposto inviato in data 16 marzo 2012 al C.R.Toscana, il Presidente del G.S.D. Quercegrossa segnala che alcuni tesserati (calciatori e dirigenti) del F.C.D. Piagge, non identificati, hanno minacciato ed aggredito fisicamente, negli spazi dell’impianto sportivo prima della gara che vedeva opposte le due Società e, dopo, in campo durante il suo svolgimento, i calciatori ed i dirigenti della squadra del Quercegrossa.
Ciò al solo fine di intimorirli e poter così conseguire il massimo risultato utile come è poi puntualmente avvenuto.
La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, provvedeva ad acquisire le dichiarazioni di alcuni tesserati, presenti ai fatti, appartenenti ad entrambe le Società, disponendo quindi il deferimento in esame.
Il F.C.D. Le Piagge Calcio ha fatto pervenire, via fax, ampia memoria.
Disposte le rituali convocazioni è presente per conto della Società deferita il sig Capizzi Iacopo, Vice Presidente, come da delega depositata, assistito dall’Avvocato Menichini Federico del Foro di Firenze.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale rileva come le distinte ed autonome dichiarazioni rilasciate, in sede istruttoria, dai tesserati della squadra ospitata, sono assolutamente concordanti tra loro e che la loro circostanziata e dettagliata ricostruzione determina l’attendibilità assoluta delle dichiarazioni medesime.
Contesta le affermazioni contenute nella memoria depositata in ordine all’impossibilità di attribuire qualsiasi responsabilità alla Società poiché non risultano identificati gli autori degli atti di cui al capo di incolpazione.
Afferma che il deferimento è avvenuto in applicazione di quanto disposto dagli artt. 4, comma 2, del C.G.S. e dell’art. 7, c. 5, e, interpretando sia sotto il profilo letterale che quello teleologico la normativa, precisa che non necessita, al fine dell’attribuire alla società la responsabilità di illecito compiuti da altri soggetti, che questi debbano essere identificati.
La ratio della norma risiede nell’intendimento di ricondurre alla sfera di controllo della Società qualsiasi avvenimento che possa portare all’assunzione di provvedimenti disciplinari.
Con riferimento al merito assume che, con la denuncia presentata, il Presidente della Società Quercegrossa, accollandosene ogni responsabilità, non richiede alcun vantaggio di classifica ma denuncia semplicemente i fatti accaduti.
Ricorda che l’attività della Procura si articola in due fasi, una inquirente, l’altra requirente e lamenta che al Collaboratore della Procura siano stati attribuiti comportamenti non consoni: egli ha semplicemente dato atto dei fatti, così come essi sono emersi nel corso dell’istruttoria.
In riferimento all’eccezione che i fatti non sussistono perché non risultanti dal rapporto di gara, non contestabili quindi ex art. 35 C.G.S., precisa che l’aggressione iniziale è avvenuta al momento dell’ingresso nell’impianto della squadra del Quercegrossa, evento al quale il D:G non poteva e non doveva essere presente.
Ricorda che la denuncia firmata dal Presidente del Quercegrossa è corroborata dalle indicazioni di ben quattro tesserati, i quali si sono assunti ogni responsabilità in ordine a quanto dichiarato.
E’ evidente dal contesto che l’attività della Società Le Piagge è stata comunque rivolta al raggiungimento di un risultato positivo sul campo, con conseguente vantaggio in classifica, il che determina l’applicazione dell’art. 7 posto alla base del deferimento.
L’interpretazione delle norme e l’esame dei fatti determinano l’affermazione, nella specie, della responsabilità della Società Le Piagge Calcio e, di conseguenza, l’accoglimento del deferimento.
Conclude chiedendo applicarsi nei confronti della Società deferita i seguenti provvedimenti disciplinari.
- 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel presente campionato;
- ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento).
Il rappresentante della Società, richiamando il contenuto della memoria, lamenta la mancata archiviazione della denuncia sulla base dell’esito delle indagini e per far ciò contesta:
- che la Società è stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva riconducibile unicamente all’attività di tesserati che nella fattispecie non sono stati identificati, come chiaramente indicato dallo stesso Collaboratore della Procura Federale, e quindi non sanzionati;
- che nessuna attività è stata rivolta all’identificazione dei presunti responsabili;
Rileva inoltre che l’arbitro, non ascoltato dalla Procura Federale, non ha indicato sul rapporto di gara che si sia verificato alcun episodio di violenza e comunque nessuno si è lamentato in campo di aver subito violenze o intimidazioni; ritiene impossibile che esse si siano verificate nel corso della gara senza che qualcuno se ne sia accorto.
Osserva ancora che nessuna riserva scritta è stata depositata dalla Società denunciante al fine di segnalare l’irregolarità della gara così come, in presenza di violenze fisiche oltre che morali, non è stata inviata alla Federazione alcun richiesta di autorizzazione ex art. 30 dello Statuto federale, né è stata depositata alcuna querela.
Contrapponendo inoltre la denuncia presentata alle dichiarazione rese dai tesserati del G.S.D. Quercegrossa, ritiene di potervi riscontrare notevoli contraddizioni, che specifica analiticamente, affermando in particolare che per far luce sulla vicenda sarebbe stato sufficiente ascoltare l’arbitro, anche in considerazione che quanto denunciato si è svolto “…. in aree ricadenti sotto la giurisdizione dell’arbitro che, invece, non ha ritenuto essersi verificato nulla di rilevante,…”.
Afferma infine che non sussiste alcun elemento che denoti la volontà della deferita di intendere alterare con il proprio comportamento l’esito della gara per cui non può esserle contestata la violazione dell’art. 7 del C.G.S, così come proposto dalla Procura Federale.
Ribadisce, più volte, la singolarità del comportamento del Presidente della Società Quercegrossa che, pur non essendo presente ai fatti, ne presenta analitica denuncia e per quanto attiene alla acquisizione delle prove si riporta ad altri giudizi emessi da altri Organi in differenti fattispecie
Conclude che, accertata la estraneità ai fatti della Società, ne venga disposto il proscioglimento.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti del deferimento, rilevato il contenuto della memoria depositata da parte della Società Le Piagge, ascoltate nel corso della riunione le parti, dopo riunione in Camera di Consiglio emette la seguente ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale Toscana
premesso
- che la relazione del Collaboratore della Procura Federale, come sottolineato nella memoria difensiva prodotta dalla Società Le Piagge, conclude attestando l'impossibilità di attribuire responsabilità personali a carico dei singoli tesserati poiché “nessuno durante le verbalizzazioni è riuscito ad attribuire un nome o numero di maglia dei giocatori o dirigenti della società FCD Piagge che ha fatto nascere l'aggressione”;
- che, al contrario di quanto sopra asserito, dalla lettura del fascicolo e nello specifico della missiva datata 15 marzo 2012 - indirizzata al Comitato Regionale Toscana e sottoscritta dal Presidente della società Quercegrossa - emergono responsabilità nei confronti di tesserati ben individuati nei nomi e nelle maglie (n. 3 Selvaggio, n. 4 Teschioni, n. 9 Righi, n. 11 Baudone, n. 17 D'Eligio oltre al tesserato Gianluca Lapi);
- che nella medesima denuncia il Presidente dichiara “molte società subiscono lo stesso trattamento riservato al Quercegrossa andando a giocare sul Campo delle Piagge non solo in questo campionato ma anche nei precedenti disputati dalla squadra fiorentina” attestando una modalità intimidatoria perpetrata in modo non occasionale;
- che tutti i tesserati della società Quercegrossa hanno evidenziato gravi atti di intimidazione, avvenuti anche in campo nel corso della partita, sottolineando che il D.G. non avrebbe potuto non accorgersi degli avvenimenti illeciti che venivano posti in essere anche al suo cospetto (dichiarazioni del Presidente Mori, dell'allenatore Zannelli e dei calciatori Amore, Meini, Pinna) senza darne opportuna segnalazione all'interno del rapporto di gara;
- che dal rapporto di gara nulla si evince in ordine alla conferma degli atti di violenza accaduti in campo e denunciati dalla Società Quercegrossa che il D.G. non risulta convocato per dare la propria versione degli avvenimenti e che nelle audizioni non sembra nemmeno essere stata formulata alcuna domanda con riferimento alla possibile identificazione dei singoli soggetti responsabili;
- che, pur nella ipotetica impossibilità di identificare i responsabili, non risulta nemmeno deferito per responsabilità il Presidente della Società Le Piagge come ormai più volte affermato dalla C.D.N. e da ultimo con i C.U. nn.;49/2011; 62/2012; 82/2012 in virtù del principio di immedesimazione organica;
- che anche la società Le Piagge ha, nella memoria datata 18 novembre 2012, eccepito la mancata identificazione dei responsabili rilevando che lo stesso D.G. non ha segnalato nulla di quanto ipotizzato nell'atto di incolpazione;
- che le gravi affermazioni ipotizzate dai tesserati della società Quercegrossa devono essere approfondite anche per poter valutare possibili ipotesi di mendacio in danno della società Le Piagge;
tutto ciò premesso questo organo collegiale, ritenendo necessaria un’ulteriore
attività inquirente restituisce il fascicolo alla Procura Federale e
dispone
il rinvio degli atti alla Procura Federale affinché vengano approfonditi i temi istruttori dedotti nella presente ordinanza, temi ritenuti assolutamente indispensabili ai fini del decidere, individuando nel contempo i soggetti eventualmente responsabili, in riferimento a quanto emerso nel corso del dibattimento appena concluso.”
Rinvia, pertanto, l’esame della questione a nuovo ruolo.
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