COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 24 stagione sportiva 2011/2012 Gara Virtus Montecalvoli – Porta a Lucca (2-0) del 14/10/2012. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.20 del 17/10/2012 Del. Prov. Pisa

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 24 stagione sportiva 2011/2012 Gara Virtus Montecalvoli – Porta a Lucca (2-0) del 14/10/2012. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.20 del 17/10/2012 Del. Prov. Pisa Reclama la società Porta a Lucca avverso la decisione del G.S. che squalifica fino al 30/04/2012 il calciatore Falciani Luca il quale “Espulso perché nel protestare nei confronti del D.G. lo spingeva alla schiena con entrambe le mani e con forza con l’intento di farlo cadere, ma spostandolo però di qualche metro e provocandogli dolore momentaneo. Alla notifica del provvedimento offendeva il D.G.”. La reclamante sostiene l’involontarietà del gesto del proprio calciatore il quale correndo verso l’arbitro nell’intento di richiamare la sua attenzione non riusciva a frenare la corsa ed appoggiava le mani sulla schiena dello stesso. Esclude la violenza ed il dolo. Chiede la riduzione della sanzione evidenziando il comportamento ineccepibile del calciatore fino a quel momento. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto del calciatore e le sue conseguenze. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare occorre evidenziare che le imputate offese all’arbitro non sono state contestate dalla reclamante. Per quanto attiene l’atto posto in essere dal calciatore non paiono esservi dubbi in ordine alla volontarietà dello stesso e quindi della necessità di un’adeguata sanzione. Il Collegio ritiene importante focalizzare alcuni aspetti della vicenda che sono degni di nota non solo nel caso specifico, ma anche a livello generale. In primo luogo si ricorda che l’unico soggetto autorizzato ad interloquire con l’arbitro è il capitano della squadra che può chiedere spiegazioni ma mai esprimersi con proteste più o meno plateali. Il calciatore Falciani, da un esame delle distinte di gara, non appare rivestire tale carica; da ciò la sua assoluta inidoneità ad intrattenere un rapporto con il D.G. In secondo luogo, il gesto posto in essere dal Falciani, oltre ad essere sicuramente da inserirsi nel novero dell’attività violenta, appare ancor più grave in quanto perpetrato alle spalle dell’arbitro, quindi in una posizione dinamica che in nessun caso avrebbe permesso al predetto di evitare il contatto e quindi di porre in essere una difesa della sua persona. In terzo luogo, la condotta del Falciani denota una sicura antisportività aggravata dalle offese profferite verso l’arbitro e non contestate. La giovane età del calciatore, per giurisprudenza consolidata di questo Collegio, non può costituire un’esimente, quanto piuttosto un’aggravante in vista non solo dei futuri impegni sportivi del predetto ma, in linea generale, in ogni aspetto della vita di relazione. Per quanto attiene infine la quantificazione della sanzione la stessa appare consona ai fatti ascritti ed anzi, non sembra essere nemmeno particolarmente afflittiva in virtù di quanto contestato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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