COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 54 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Prato Sport Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Mirando Matteo (C.U. N° 30 Del 2211201 2)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 54 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Prato Sport Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Mirando Matteo (C.U. N° 30 Del 2211201 2) Reclama la A.S.D. Prato Sport avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante contesta la sanzione e chiede una riduzione ritenendola eccessiva. In particolare sostiene che il proprio calciatore si sarebbe limitato a dare una spinta all’avversario dopo aver ricevuto un colpo al volto tale da fargli perdere un dente. Allega in proposito un referto odontoiatrico rilasciato il giorno successivo alla gara da un medico odontoiatra privato. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali (rapporto e supplemento) i quali come noto, costituiscono unica fonte di prova nel processo sportivo. Invero l’arbitro riferisce che il Mirando ha reagito ad un fallo subito in una normale azione di gioco (senza confermare se in tale frangente il Mirando avesse subito o meno danno fisico), spintonando ed afferrando per la gola l’avversario. Il fatto di aver subito un fallo di gioco, ancorchè possa aver causato conseguenze fisiche (cosa peraltro che non risulta dal rapporto gara), non consente al calciatore di avere reazioni violente né giustifica od attenua il comportamento violento. Tale comportamento è sanzionato dal CGS con un minimo di tre giornate di squalifica. Giusta quindi la decisione del primo giudice. P.Q.M. La C.D. conferma la squalifica di tre giornate al calciatore Mirando Matteo respinge conseguentemente il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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