COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 29 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcio San Vitale Candia, avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Basciano Federico fino al 25/04/2013 (C.U. n. 21 del 25/10/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 29 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcio San Vitale Candia, avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Basciano Federico fino al 25/04/2013 (C.U. n. 21 del 25/10/2012). L’Associazione Calcio San Vitale Candia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 20/10/2012, contro la Società Bonascola Calcio. Il G.S.T. motivava così la decisione adottata nei confronti del giocatore Basciano Federico: “Per aver protestato a gioco fermo di poi prendeva il pallone fra le mani e lo calciava contro il D.G. da circa 2 metri colpendolo alle ginocchia procurandogli un leggero e momentaneo dolore”. La Società reclamante contesta nel quantum la sanzione affermando che il calciatore avrebbe mal interpretato il fischio del D.G. ritenendo, erroneamente, che il medesimo avesse concesso un fallo a proprio favore; dall'incomprensione sarebbe scaturito un gesto di stizza, e cioè il calcio al pallone, che avrebbe purtroppo colpito l'arbitro. Nega dunque qualsiasi volontarietà nell'episodio e per tali ragioni conclude per la riduzione della squalifica comminata. Il ricorso non merita accoglimento. Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata con riferimento sia al rapporto di gara che al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante ed allegato in atti. Nell'originario documento l'arbitro scriveva: “Al 9' minuto del 2° tempo di gioco il Signor Basciano Federico con il numero di maglia n. 7 veniva espulso perché a gioco fermo, protestava nei confronti di una mia decisione prendendo tra le mani il pallone che poi calciava volontariamente verso di me con forza da distanza ravvicinata (circa due metri) colpendomi all'altezza delle ginocchia procurandomi un leggero e momentaneo dolore”. Nel supplemento lo stesso il D.G. conferma integralmente quanto dedotto nel precedente rapporto e precisa che il gesto del calciatore era certamente volontario e diretto a colpirlo, come effettivamente è successo, con una pallonata che gli procurava un temporaneo dolore. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine alla sproporzione della squalifica concretamente irrogata che però risulta, ad avviso della C.D.T., incongrua per difetto. Appare infatti evidente come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che avrebbe, inspiegabilmente, adottato un provvedimento disciplinare macroscopicamente inadeguato anche in considerazione delle potenziali conseguenze connesse al gesto. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. Nella fattispecie concreta sotto esame occorre sottolineare che da sempre la Giustizia Sportiva Toscana, ha applicato, ai calciatori responsabili di aver colpito un ufficiale di gara con una pallonata su calcio volontario, la sanzione minima di un anno di squalifica limitando a sei mesi la medesima esclusivamente nel caso di mero tentativo. Nel caso sub judicio, stante l'incrollabile certezza del D.G. nel ritenere assolutamente volontaria la condotta adottata dal Giocatore e risultando oggettive le conseguenze della medesima, la sanzione deve, necessariamente, essere inasprita. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo dell'Associazione Calcio San Vitale Candia, inasprisce la squalifica a carico del calciatore Basciano Federico fino al 25/10/2013 anziché fino al 25/04/2013 ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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