COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE COLLEVECCHIO LUIGI), IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TRECIMINIERE / SILVI DISPUTATA IL 01.12.2012 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°30 del 06.12.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE COLLEVECCHIO LUIGI), IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TRECIMINIERE / SILVI DISPUTATA IL 01.12.2012 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°30 del 06.12.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Silvi ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Collevecchio Luigi che a fine insultava e minacciava l’arbitro.
Ha chiesto l’appellante la revoca della sanzione inflitta al calciatore Collevecchio in quanto il comportamento ascritto non sarebbe mai avvenuto visto che il calciatore si trovava sotto la doccia.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere ridotta in quanto dal rapporto di gara si evince semplicemente che il Collevecchio “urlava in faccia” all’arbitro senza specificare il contenuto delle urla. Appare pertanto quanto meno dubbio che lo stesso calciatore abbia effettivamente ingiuriato e minacciato l’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Collevecchio Luigi a una giornata disponendo restituirsi la tassa versata.
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