COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL VIETRI AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAGGIANESE DAVIDE PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.39 DEL 28/11/2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL VIETRI AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAGGIANESE DAVIDE PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.39 DEL 28/11/2011. Letto il reclamo proposto dalla società REAL VIETRI avverso la squalifica per n.4 (quattro) giornate inflitte dal G.S. al calciatore CAGGIANESE DAVIDE e riportato sul CU n.39 del 28/11/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante benché generiche abbiano comunque attestato l’assenza di intendimenti violenti nella condotta del calciatore Caggianese Davide; Ritenuto come dall’esame degli atti ufficiali di gara possa evincersi come il comportamento del ripetuto tesserato benché fortemente irriguardoso non possa dirsi preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G.; Considerata ancora la giovane età del predetto Caggianese Davide e la categoria di militanza della squadra di appartenenza e come conseguenzialmente la sanzione debba essere mirata al fine educativo piuttosto che a quello meramente punitivo; Accertata l’assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del calciatore in questione, circostanza questa meritevole di attenzione da parte di questa Commissione, al fine di potersi procedere ad una rilettura delle decisioni del G.S.; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 3(tre) giornate della squalifica inflitta al calciatore Caggianese Davide; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata;
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