COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.21 della Società A.S.D. GRIMALDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Cal labria di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 dell’8.11.2012 (omologazione risultato della gara Grimaldi – Olympic Acri del 21.10.2012 Campionato 1^Categoria)..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.21 della Società A.S.D. GRIMALDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Cal labria di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 dell’8.11.2012 (omologazione risultato della gara Grimaldi - Olympic Acri del 21.10.2012 Campionato 1^Categoria).. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali ed il reclamo; -sentita la reclamante; -ritenute inammissibili le controdeduzioni dell’Olympic Acri in quanto non provata la trasm sissione delle stesse alla controparte; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha sanzionato la posizion ee irregolare del calciatore Ernesto Pellegrini nella gara in epigrafe per non aver scontato una giornata di squalifica inflittagli nella prec nedente stagione del campionato Juniores. In primo grado il giudice ha statuito che il calciatore nella gara in epigrafe (21.10.2012) si trovava in posizione regolare avendo scontato la residua squalifica non partecipando - nelle fila della sua società di appartenenza del momento, il Calcio Acri - all’incontro del campionato di Eccellenza del 9.9.2012, Silana - Calcio Acri. Sostiene, al contrario, la reclamante che, essendo il calciatore Pellegrino “rimasto” n Celle fila del Calcio Acri fino al successivo tesseramento avvenuto il 17.9.2012 avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima giornata del campionato Juniores 2012 - 2013. Non essendo ciò avvenuto il Pellegrino ha “mantenuto” la squalifica una volta pas dsato nelle fila dell’Olympic Acri. Ai sensi dell’art. 22 comma 6 - ed in deroga al comma 3 - avrebbe, quindi, dovuto s rcontare la giornata di squalifica nella prima squadra della nuova società. La sua posizione nella gara in epigrafe è di conseguenza irregolare. Questa Commissione ritiene la tese della reclamante assolutamente fondata e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, ritiene di dover accogliere il reclamo. P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga all’Olympic Acri la punizione sportiva della gara Grimaldi - Olympic Acri del 21.10.2012 con il punteggio 0 - 3. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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