COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.24 della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 22.11.2012 (squalifica del calciatore FILICE Guerino fino al 30/6/2013, squalifica del calciatore MOTOLESE Giuseppe fino al 21/4/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.24 della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 22.11.2012 (squalifica del calciatore FILICE Guerino fino al 30/6/2013, squalifica del calciatore MOTOLESE Giuseppe fino al 21/4/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale risulta quanto qui di seguito riportato: al termine della gara A.C.D. Città di Amantea 1927 - U.S. Paolana del 17/11/2012, il direttore di gara, recandosi negli spogliatoi, veniva accerchiato da tutti i calciatori della società Città di Amantea 1927, venendo spintonato leggermente da uno di essi, il capitano Filice Guerino, che lo tirava per la maglia e gli rivolgeva parole offensive. Nel frattempo, sopraggiungevano alcuni dirigenti della stessa società, che rimproveravano i propri calciatori per il comportamento tenuto e, seppur a fatica, li conducevano verso gli spogliatoi. Successivamente, l’arbitro raggiungeva le scale che conducono agli spogliatoi, venendo nuovamente fermato da alcuni calciatori della società Città di Amantea 1927: due di essi, il già citato capitano Filice Guerino e Motolese Giuseppe, scrive il direttore di gara nel proprio rapporto, “cercavano di avvicinarsi alla mia persona con l’intento di aggredirmi ma venivano trattenuti da due compagni di squadra”, che provvedevano ad allontanarli. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Filice Guerino fino al 30/06/2013 e Motolese Giuseppe fino al 21/04/2013 (cfr. C.U. n.17 del 22/11/2012 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile). Avverso tale decisione propone reclamo la società A.C.D. Città di Amantea 1927, la quale, relativamente al comportamento del Filice, pone l’attenzione sul fatto che la maglia dell’arbitro sia stata tirata in maniera lievissima (alla stessa stregua della spinta), negando che siano state rivolte al suddetto ufficiale di gara parole offensive; relativamente alla posizione di entrambi i calciatori, invece, contesta decisamente che vi sia stato un tentativo di aggressione, non emergendo dal rapporto dell’arbitro, a suo dire, elementi idonei per configurare una simile condotta. A parere di questa Commissione, dal rapporto arbitrale effettivamente non risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza di atti idonei ad integrare il tentativo di aggressione fisica da parte dei calciatori ai danni del direttore di gara, in quanto il relativo comportamento appare riconducibile più che altro a vibrate proteste. Al contrario, non possono essere messi in dubbio gli altri fatti ascritti al calciatore Filice Guerino, tenuto conto che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Alla luce di quanto sopra, l’adita Commissione ritiene di dover ridurre congruamente sia la sanzione inflitta in I° grado a Filice Guerino (pur tenendo conto dell’aggravante costituita dal ruolo di capitano dallo stesso ricoperto) che quella irrogata a Molotese Giuseppe. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre la squalifica a carico del calciatore FILICE Guerino fino al 28 FEBBRAIO 2013; - ridurre la squalifica a carico del calciatore MOLOTESE Giuseppe fino al 31 GENNAIO 2013; - accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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