COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.25 della Società A.S. ORATORIO SAN PIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.11.2012 (omologazione risultato della gara DUE MARI TIRIOLO – ORATORIO SAN PIO dell’11.11.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.25 della Società A.S. ORATORIO SAN PIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.11.2012 (omologazione risultato della gara DUE MARI TIRIOLO - ORATORIO SAN PIO dell’11.11.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che quanto sostenuto dalla società reclamante non può trovare accoglimento in quanto la prova della notifica del ricorso di I° grado alla controparte non è stata inserita nel plico inviato al giudice di prime cure e che la circostanza che si tratti di “mero errore” non è valutabile in senso positivo in quanto la notifica è condizione di ammissibilità del ricorso di I° grado così come disposto dall’art. 38 CGS, comma 7; rilevato, altresì, che espressamente l’art. 36 CGS, comma 7 dispone testualmente che “non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al giudice di I° grado”; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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