COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.23 della Società A.S. EUROPA avverso la regolarità della gara Allievi Regionali Popilbianco – A.S. Europa del 6.10.2012 per posizione irregolare dei calciatori Pallo Mario e Arlia Emanuele.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.23 della Società A.S. EUROPA avverso la regolarità della gara Allievi Regionali Popilbianco - A.S. Europa del 6.10.2012 per posizione irregolare dei calciatori Pallo Mario e Arlia Emanuele. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA l’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 29, punto 7 del C.G.S., andava indirizzato al Giudice Sportivo. Ritiene, tuttavia, la Commissione, per il principio della conservazione degli atti, vigente anche nell’ordinamento sportivo, che il reclamo vada trasmesso d’ufficio al giudice di primo grado competente. P.Q.M. per il principio della conservazione degli atti, trasmette il reclamo al giudice di primo grado competente e dispone accreditare la tassa sul conto della Società.
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