COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.26 della Società A.S.D. AIETA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.11 del 22.11.2012 (omologazione risultato della gara A.S.D. BUONVICINO-ASD AIETA dell’11.11.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.26 della Società A.S.D. AIETA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.11 del 22.11.2012 (omologazione risultato della gara A.S.D. BUONVICINO-ASD AIETA dell’11.11.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dalle ricevute postali, allegate al reclamo, emerge che il ricorso di 1° grado è stato tempestivamente inviato nei rispetto dei termini di cui all’art.38 C.G.S.
P.Q.M.
trasmette gli atti al Giudice Sportivo di I° grado, per quanto di competenza, e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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