COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.29 della Società JOIN ALL.TOGETHER avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.6 Amatori del 29.11.2012 (squalifica del calciatore NICODEMO Enzo per SEI gare, squalifica del calciatore CARROZZA Mario fino al 30/3/2013, squalifica del calciatore PATRUNO Gennaro per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.29 della Società JOIN ALL.TOGETHER
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.6 Amatori del 29.11.2012 (squalifica del calciatore NICODEMO Enzo per SEI gare, squalifica del calciatore CARROZZA Mario fino al 30/3/2013, squalifica del calciatore PATRUNO Gennaro per DUE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rileva, in via preliminare, che la squalifica del calciatore Patruno Gennaro per due gare non è impugnabile ai sensi dell’art.45, comma 3,punto a C.G.S.;
valutati i fatti per come descritti nel referto arbitrale, dal quale risulta:
che il calciatore Nicodemo Enzo, durante la gara, rincorreva un giocatore avversario colpendolo da tergo e, successivamente, con una testata sul naso provocandogli fuoriuscita di sangue, senza altre conseguenze;
che il calciatore Carrozza Marco, a fine gara, teneva un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro, tentando di aggredirlo, senza riuscirvi nell’intento per l’intervento dei propri compagni di squadra;
ritenute che dai fatti per come accaduti, emerga la responsabilità di entrambi i calciatori della Società Join All. Together, in modo chiaro ed inequivoco;
rilevato che il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei medesimi fatti; ritenuto che le sanzioni inflitte dal giudice di 1° grado appaiono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo per la squalifica di due giornate inflitta al calciatore Patruno Gennaro; conferma nel resto e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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