COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA: SAVIGANESE – IMOLESE DEL 02/12/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA: SAVIGANESE - IMOLESE DEL 02/12/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 22 del 05/12/2012, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Savignanese, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Imolese violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani calciatori nati dal 1/1/1993 – 1/1/1994 – 1/1/1995 in poi così come da C.U. n° 4 del 27/07/2012 del C.R.E.R. ; nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Imolese non avrebbe reintegrato in campo un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Imolese ha schierato inizialmente in campo due giocatori classe 1993 ( Sig.Codisco Luca e Sig. Tedeschi Lorenzo), due giocatori classe 1994 (Sig.Buda Balu Clovis e Sig.Scuito Matteo) e un giocatore classe 1995 (Sig.Santandrea Davide); Rilevato che la società Imolese ha in seguito proceduto ad effettuare le seguenti sostituzioni: al 18° del secondo tempo esce il n° 2 sig. Bunda Balu Clovis (nato il 21/06/94) ed entra il n° 14 Sig Valim De Araujo Joel Junior (nato il 19/5/1987), al 33° del secondo tempo esce il n° 7 Sig. Santandrea Davide (nato il 22/02/1995) ed entra il n° 13 Sig. Poggi Lorenzo (nato il 11/07/1987) e al 90° del 2° tempo esce n° 8 Sig. Sciuto Matteo (nato il 17/01/1994) ed entra il n° 17 Sig. Ragazzini Thomas (nato il 29/3/1995). Osserva questo G.S.: Le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1993 in poi, n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1994 in poi, n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1995 in poi. Considerato, pertanto, che la Società Imolese in virtù delle sostituzioni è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per tutta la durata della gara n° 1 “giovane calciatore” in relazione alla seguente fascia di età: Nato dal 01/01/1994; considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Imolese con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle NOIF e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. in relazione al C.U. nr. 4 del 27/07/2012 P.T.M. Delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Savignanese e per effetto di comminare alla Società Imolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: SAVIGNANESE – IMOLESE 3 – 0 di non addebitare la tassa reclamo alla Società Savignanese.
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