COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 52 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. TARGHINI GIOVANNI, dirigente A.P.D. Ribelle e A.P.D. RIBELLE – Camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 52 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. TARGHINI GIOVANNI, dirigente A.P.D. Ribelle e A.P.D. RIBELLE – Camp. Eccellenza Con nota 16.10.2012 n. 2135/18, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. TARGHINI GIOVANNI, dirigente dell’A.P.D. Ribelle, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 17 del C.U. n. 1/43 dell’1.7.2010 della L.N.D.(il quale sancisce “Al fine di garantire la regolarità dei singoli campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario), per avere, in occasione della partita RIBELLE – FAENZA (valevole per la 34^ ed ultima giornata di ritorno del campionato 2010/2011 di Eccellenza Emilia Romagna – girone B), disputata a Castiglione di Ravenna il 15.5.2011, consegnato deliberatamente in ritardo la distinta di gara della propria squadra, ritardando in tal guisa l’orario di inizio della partita di almeno 15 minuti, al fine di trarre un indebito vantaggio dalla conoscenza del risultato delle squadre concorrenti per la salvezza che giocavano su altri campi; - la società A.P.D. RIBELLE della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente come sopra descritta, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, sono presenti all’odierno dibattimento il sig. TARGHINI GIOVANNI ed il sig. MISSIROLI MARCELLO, Presidente dell’A.P.D. RIBELLE. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 6 e con la sanzione pecuniaria di € 1.000 per il sig. TARGHINI GIOVANNI e l’ammenda di € 1.500 per l’A.P.D. RIBELLE. I sigg. TARGHINI e MISSIROLI, dopo avere ricevuto lettura del capo di incolpazione, ricevuta lettura delle dichiarazione rese al Collaboratore della Procura dal direttore di gara, preso atto delle richieste formulate dal Rappresentante della Procura Federale tengono a dichiarare la loro totale buona fede, respingendo tutte le accuse loro mosse. Riferiscono che il ritardo nella consegna della distinta di gara venne originato da un infortunio al portiere titolare della squadra che, prima dell’inizio della gara , dovette sottoporsi a terapie mediche e fisioterapiche, e di ciò venne informato l’arbitro, a giustificazione del ritardo, che, comunque venne contenuto in 15 minuti, tempo di attesa regolamentare. La Commissione, - letto il deferimento e sentiti i sigg. TARGHINIl e MISSIROLI; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avuto presente quanto stabilito dall’art. 17 del C.U. n. 1/43 dell’1.7.2010 sulla contemporaneità della disputa delle ultime due giornate del campionato 2010/2011; - considerato che con il C.U. del C.R.E.R. n. 45 dell’11.5.2011 venivano informate le società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I^ categoria che “il limite di presentazione in campo delle squadre nell’ultima giornata di ciascun campionato è ridotto a 15 minuti”; - preso atto che il Giudice Sportivo del C.R.E.R. , in possesso del referto di gara della partita RIBELLE-FAENZA del 15.5.2011, ove, fra l’altro, era indicato che “la partita è iniziata alle 16,45 causa ritardo nella consegna delle distinte da parte della soc. RIBELLE”, ritenne di sanzionare il ritardo unicamente con una ammenda di € 100 per “ritardata presentazione della squadra in campo”(C:U: C:R:E:R: n. 46 del 18.5.2011, non individuando altri comportamenti antiregolamentari; - ritenuto di non ravvisare nel comportamento messo in atto dal sig. TARGHINI elementi obiettivi che mettano in chiara evidenza una condotta antiregolamentare, posto anche che, come indicato nel citato C.U. C.R.E.R. n. 45 dell’11.5.2011, per l’ultima giornata di campionato era ammesso un tempo di attesa di 15 minuti e che la partita di cui trattasi venne iniziata entro detto termine, d e l i b e r a - di respingere il deferimento della Procura Federale, con proscioglimento da ogni addebito per il sig. TARGHINI GIOVANNI e, conseguentemente, per l’A.P.D. RIBELLE.
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