COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PONTE RONCA Avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2012 gara APPENNINO 2000 – PONTE RONCA del 22.10.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PONTE RONCA
Avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2012
gara APPENNINO 2000 – PONTE RONCA del 22.10.2012
L’A.S.D. PONTE RONCA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando “di avere subito la decisione della società Appennino 2000, perché dopo essersi presentata presso il campo designato 8via Campo del Sole-Montese), veniva dirottata dal campo designato presso il campo di P/ Brasile, senza presentare neppure una ordinanza comunale” e , dopo circa mezz’ora arrivava l’arbitro. . La società A.S.D. PONTE RONCA, che non era d’accordo sullo spostamento, presentava immediatamente al direttore di gara una dichiarazione di voler ricorre alla giustizia sportiva per questo episodio, non corretto ai termini di regolamento, presentandosi, comunque, all’appello pre partita, per non incorrere eventualmente in una sanzione. Sostiene che l’A.S.D. APPENNINO 2000 è responsabile di non avere consentito all’arbitro la verifica della praticabilità del campo designato. Chiede la sconfitta a tavolino della squadra avversaria.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- rilevato che dal referto di gara risulta che, dopo che l’arbitro e la squadra dell’A.S.D. PONTE RONCA avevano raggiunto il nuovo campo e dopo che l’arbitro, effettuate le formalità di rito, constatava la non praticabilità di detto campo, l’A.S.D. PONTE RONCA consegnava all’arbitro, poco prima che questi lasciasse gli spogliatoi, un preannuncio di reclamo;
- considerato che l’art. 29, comma 5, stabilisce che “una specifica riserva scritta” e non un preannuncio di reclamo, debba, nel caso dell’intenzionalità di proporre reclamo, essere presentata, prima dell’inizio della gara,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado della riprogrammazione della gara a cura della Delegazione Provinciale di Bologna.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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