COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AMBROSIANA RIVALTA Avverso ammenda di € 500 per cori discriminatori e antirazzisti da parte di sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 17 del 7.11.2012 gara PROGETTO AURORA – AMBROSIANA RIVALTA del 3.12.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AMBROSIANA RIVALTA
Avverso ammenda di € 500 per cori discriminatori e antirazzisti da parte di sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 17 del 7.11.2012
gara PROGETTO AURORA – AMBROSIANA RIVALTA del 3.12.2012
L’A.S.D. AMBROSIANA RIVALTA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo di non potere essere considerata oggettivamente responsabile del comportamento di un individuo che non conosce e in alcun modo riconducibile alla società stessa. La partita si è svolta in un campo inserito in una vasta area, aperta al pubblico e chiunque si sia avvicinato al campo non poteva essere individuato e materialmente allontanato da parte di entrambe le società. Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che in due occasioni sono state rivolte, a voce alta, da sostenitori dell’A.S.D. Ambrosiana Rivalta, espressioni razzistiche e di discriminazione razziale all’indirizzo di un giocatore di colore della soc. Progetto Aurora (la prima in occasione di un intervento scorretto da parte del giocatore e l’altra, sempre a lui diretta, quando l’A.S.D. Ambrosiana Rivalta aveva segnato la rete della vittoria);
- considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, che, in quanto all’entità della sanzione, rappresenta il minimo previsto dall’art. 11, comma 3, del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico dell’A.S.D. AMBROSIANA RIVALTA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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