COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) ACF PASIANO; b) Enrico MINUSSO; c) Martina MORO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) ACF PASIANO; b) Enrico MINUSSO; c) Martina MORO. Il deferimento. Con Racc. dd 25.05.2012, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - a) MORO Martina, per la violazione dell’art. 1, c. 1 e 10, co. 2 C.G.S. in riferimento alla disposizione dell’art. 40, c. 4 N.O.I.F. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto, per aver sottoscritto in data 14.11.2011 la richiesta di tesseramento n. 083710 in favore della ACF PASIANO ASD, per la stagione sportiva 2011 – 2012, con vincolo pluriennale, nonostante risultasse già tesserata con alter società, con vincolo pluriennale in ragione del tesseramento n. 316505 del 9.08.2011; - b) MINUSSO Enrico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF PASIANO ASD, per la violazione dell’art. 1, c. 1 e art. 10, co. 2 e 4 C.G.S. in riferimento alla disposizione dell’art. 40, c. 4 N.O.I.F., per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento della giovane calciatrice MORO Martina, e per aver sottoscritto il tesseramento n. 083710 del 14.11.2011 nonostante la stessa calciatrice risultasse per la stagione sportiva 2011 – 2012 già tesserata con altra Società con vincolo pluriennale; - c) la Società ACF PASIANO ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, c. 1 C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del F.V.G., con nota d.d. 15.11.2011, mediante la quale veniva evidenziato come in relazione alla posizione della calciatrice MORO Martina fossero state fatte pervenire all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. due richieste di tesseramento: una in data 9.08.2011 a favore della Società A.C. Femminile Mestre 1999 (Divisione Nazionale Femminile) ed una in data 14.11.2011 a favore della Società ACF PASIANO ASD. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.11.2012. Martina MORO Il dibattimento. All'udienza del 29.11.2012, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresì comparsi la sig.na Martina MORO, minorenne ed accompagnata dai genitori esercenti la potestà, nonché il sig. Enrico MINUSSO in persona. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata dalla sig.na Martina MORO, assistita dai genitori, e dal sig. Enrico MINUSSO, per la loro personale e rispettiva posizione personale, nei seguenti termini: – Quanto alla sig.na Martina MORO, squalifica di 2 (due) giornate (sanzione base quattro giornate di squalifica, ridotte a due) – Quanto al sig. Enrico MINUSSO, mesi 2 (due) di inibizione (pena base mesi tre, ridotta come da art. 23 C.G.S.) In relazione invece alla posizione della ACF PASIANO ASD, non essendo state formulate istanze ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la Procura Federale richiedeva la condanna alla sanzione di euro 900,00 di ammenda, mentre il sig. Enrico MINUSSO, per conto della Società, richiedeva il proscioglimento della ACF PASIANO ASD affermando la propria buona fede in tutta la vicenda, con correlativa assenza di responsabilità. La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Effettivamente, in data 27.07.2011, in occasione di una riunione di presentazione della propria attività indetta dalla AC Femminile Mestre, la sig.na Martina MORO, assistita dai propri genitori, sottoscriveva una istanza di tesseramento in un contesto complessivo in cui doveva ritenersi assolutamente chiaro il senso ed il significato di quanto compilato e firmato (“modulo giallo” con apposta dicitura “Richiesta di Tesseramento per la F.I.G.C.”). La deferita ed i suoi genitori, hanno affermato di aver inteso sottoscrivere, nel frangente, una “polizza assicurativa” per l’attività fisica che la calciatrice andava a svolgere in quella occasione. In data 14.11.2011, non evidenziando la circostanza di cui sopra, la sig.na Martina MORO sempre assistita dai propri genitori rappresentava ai dirigenti della ACF PASIANO ASD di non avere mai assunto alcun vincolo con alcuna società nella stessa stagione sportiva, e quindi sottoscriveva una seconda richiesta di tesseramento per la stessa stagione sportiva, anche in quell’occasione apponendo le proprie firme sul modulo prescritto. Per parte sua, il sig. Enrico MINUSSO, raccolto il modulo così sottoscritto, non effettuava i necessari controlli volti a verificare lo status della giovane calciatrice presso la F.I.G.C., il cui Ufficio Tesseramento ben avrebbe potuto venire consultato con una semplice telefonata. Il fatto contestato del doppio tesseramento è pertanto pienamente comprovato ed è assolutamente pacifico, integrando la violazione dell’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F., che stabilisce che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società e che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima e che al calciatore (ovvero calciatrice) che – nella stessa stagione sportiva – sottoscriva richieste di tesseramento per più società debbano applicarsi le conseguenti sanzioni, previste dal C.G.S. Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con riferimento tanto alla sig.na MORO, che al sig. MINUSSO. In relazione alla Società ACF PASIANO ASD, in merito alla cui posizione (responsabilità diretta) si sono raccolte le rispettive richieste di euro 900,00 di ammenda formulata dalla Procura Federale e di proscioglimento per asserita “buona fede”, formulata dal sig. MINUSSO per conto della Società, la C.D.T. ritiene di poter contenere la sanzione come da dispositivo, in relazione alla responsabilità ascritta, tenendo conto del comportamento tenuto dalla sig.na MORO verso la Società ACF PASIANO ASD, alla quale aveva categoricamente escluso di avere sottoscritto precedenti tesseramenti per la stessa Stagione Sportiva, comportamento che però non elide la responsabilità della Società interessata, comunque tenuta ad effettuare previamente, e tramite i propri dirigenti a ciò deputati, semplici ed elementari controlli, finalizzati alla verifica della regolarità della posizione di chi è si andati a tesserare. Martina MORO P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, visto il patteggiamento delle parti ex art. 23 C.G.S., con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; 1) applica alla Sig.na Martina MORO la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate; 2) applica al Sig. Enrico MINUSSO, Presidente della ACF PASIANO ASD, la sanzione della inibizione mesi 2 (due); in relazione alla posizione della società ACF PASIANO ASD, non oggetto di patteggiamento, invece così decide: 3) dispone a carico della società ACF PASIANO ASD, a titolo di responsabilità diretta, la ammenda di € 200,00 (duecento/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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