COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. STRASSOLDO (campionato di terza categoria) in merito alla sanzione dell’ammenda di € 500,00- inflitta alla Società (in C.U. n° 16 del 0 8.11.2012 della Delegazione Provinciale di Trieste).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.S.D. STRASSOLDO (campionato di terza categoria) in merito alla sanzione
dell’ammenda di € 500,00- inflitta alla Società (in C.U. n° 16 del 0 8.11.2012 della Delegazione
Provinciale di Trieste).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 16 dd. 08. 11.2012 il G.S.T., infliggeva all’A.S.D.
STRASSOLDO l’ammenda di € 500,00- per la violazione dell’art. 11, comma 3 del C.G.S. “....Per
comportamento gravemente discriminatorio da parte dei propri sostenitori nei confronti del Direttore di
gara.- Tale atteggiamento si è verificato ripetutamente durante lo svolgimento dell’intero incontro” .-
La sanzione è stata irrogata sulla base di quanto attestato dal direttore di gara nel rapporto relativo
all’incontro Strassoldo/Montebello Don Bosco del 4.11.12 (valevole per il campionato di III Cat. Gir. D)
nonchè dei chiarimenti in seguito dallo stesso oralmente forniti al G.S.T. con i quali egli confermava che
sin dai primi minuti del primo tempo, in modo costante e per tutta la gara, alcuni sostenitori della società
ospitante lo avevano insultato con espressioni quali “terrone, testa di cazzo, bastardo, figlio di puttana” -
La fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che
l’ordinamento sportivo gli riserva (art. 35 C.G.S.), in assenza di relazioni della Procura federale e dei
commissari di campo eventualmente designati (cfr. art.35/2.1 C.G.S.), non consente di mettere in
discussione quanto da lui descritto nel referto e verbalmente confermato al G.S.T.-
Lo stesso Presidente dell’A.S.D. STRASSOLDO ha del resto lealmente ammesso, in sede di audizione,
la sussistenza delle espressioni percepite dal direttore di gara che, stando al reclamo, sarebbero state
tuttavia proferite non da sostenitori del suo sodalizio ma da estranei che trovandosi a passare per strada
avevano potuto assistere alla partita in quanto il campo di Strassoldo “è esposto alla pubblica via in
modo che chiunque può seguire la gara dall’esterno e far sentire la sua voce” senza poter essere
allontananto finchè si trattiene su area pubblica per cui ciò che la società poteva fare era soltanto
richiedere, come ha fatto, l’intervento della forza pubblica.- Relativamente alla espressione “terrone”,
nell’impostazione della società reclamante, la stessa doveva invece considerarsi un semplice insulto
senza connotazioni discriminatorie.
Tanto premesso si ricorda che a norma dell’art. 11/3 C.G.S. le Società sono responsabili a titolo di
responsabilità oggettiva, per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione e che
la violazione di tale disposizione comporta, per quelle di esse che fanno capo alla LND, l’ammenda da €
500,00 ad € 20.000,00-, salva l’esimente prevista dall’art.13/1 CGS la cui operatività è però condizionata
alla dimostrazione della sussistenza congiunta di almeno tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo
impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (evidentemente pensata per i
professionisti);
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per
l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori
responsabili delle violazioni (evidentemente pensata per i professionisti);
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli,
emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive
di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
Quanto alle condotte discriminatorie che l’ordinamento sportivo intende contrastare perchè socialmente
riprovevoli la C.D.T. nel richiamare la propria delibera di indirizzo (pubblicata in C.U. n° 26 del 22 .10.09),
ritiene che tali debbano essere considerate quelle che, per il tempo, il luogo e le modalità dell’azione,
esprimano, senza possibilità di interpretazioni difformi o giustificative, manifestazione di ripudio e di
affermata supremazia da parte di chi le pone in essere nei confronti del destinatario di esse e che
costituiscano inoltre un atto idoneo a favorire situazioni di aspra conflittualità con riflessi di grave
pericolo o turbamento per l’ordine pubblico.
Nello specifico la CDT reputa che tali elementi non siano configurabili nel comportamento ascritto ai
supporters dell’A.S.D. STRASSOLDO i quali nel rivolgere all’arbitro una serie di epiteti ingiuriosi e tra
essi l’espressione “terrone”, usata senza associare alla stessa termini riguardanti tratti somatici e fisici, o
caratteristiche volte a manifestare il disprezzo verso la persona a motivo della sua orgine o provenienza,
appaiono essere stati mossi non tanto da un intento discriminatorio quanto dalla volontà, estrinsecata
con modi e toni sicuramente riprovevoli che nulla hanno a che vedere con le competizioni sportive e con
lo spirito che le deve animare, di contestare l’arbitro per la sua direzione di gara.
Per tali ragioni, esclusa l’ipotesi prevista dall’art. 11/3 del C.G.C. e riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 18/1
lett. b) in relazione all’art. 4/3 C.G.S. congrua ed equa risulta, nella fattispecie, l’irrogazione alla società
reclamante, nei cui confronti non risultano precedenti specifici, dell’ammenda nella misura indicata in
dispositivo.
P. Q. M.
La C.D.T. FVG, La C.D.T. – FVG così decide:
- In accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. STRASSOLDO infligge alla stessa l’ammenda di
€ 100,00- (cento/00).-
- Dispone la restituzione della tassa versata.-
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