COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. TRIESTE CALCIO (Giovanissimi Sperimentali) in merito alla squalifica fino al 18.12.2012 inflitta al suo allenatore LUISO Marco (in C.U. n° 57 del 29.11.2012).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. TRIESTE CALCIO (Giovanissimi Sperimentali) in merito alla squalifica fino al 18.12.2012 inflitta al suo allenatore LUISO Marco (in C.U. n° 57 del 29.11.2012). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 57 dd 29.11.2012 il G.S.T. squalificava l’allenatore della squadra Giovanissimi Sperimentali della ASD TRIESTE CALCIO sig. LUISO Marco fino al 18/12/2012 con la seguente motivazione: Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per comportamento ingiurioso e antisportivo nei confronti dell’arbitro a fine gara. Con tempestivo reclamo l’ASD TRIESTE CALCIO impugnava tale decisione. Non provvedeva al versamento della tassa reclamo. La motivazione del reclamo sta, esplicitamente, nel fatto che “l’allenatore Marco Luiso a fine gara ha accuratamente evitato di avvicinarsi e di rivolgersi all’Arbitro. E ciò proprio nel timore di non riuscire ad esprimere in maniera corretta la sua profonda contrarietà, non tanto per le molte incongrue decisioni arbitrali ' quanto per il fatto che per una gara importante per l’accesso alla fase finale fosse stato designato un ragazzino'”. Il reclamo e inammissibile per il fatto che manca la prevista tassa gara, non solo, ma soprattutto perche ai sensi dell’art. 45.3 C.G.S. non e impugnabile il provvedimento di “b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”. La squalifica e stata inflitta in c.u. del 29.11.12 e corre per 19 giorni sino al 18.12.12. Il periodo di squalifica e inferiore ad un mese, quindi il reclamo non puo essere ammesso. E l’inammissibilita del reclamo costituisce una fortuna per la reclamante in quanto, se la C.D.T. avesse potuto entrare nel merito, non avrebbe potuto esimersi dall’aggravare la sanzione. Infatti circa il fatto contestato al sig. LUISO, la refertazione e sostanzialmente in linea con quanto la Societa ha scritto a difesa del proprio allenatore, e descrive quel comportamento che il G.S.T. ha sanzionato come “ingiurioso e antisportivo”. Inadeguato ai piu elementari canoni sportivi e proprio il fatto che la Societa non si sia resa conto che la motivazione che essa stessa ha dato per escludere la responsabilita del proprio allenatore si scontri diametralmente con i principi di correttezza e probita che devono illuminare, ai sensi dell’art. 1 C.G.S., la condotta di tutti i tesserati. Una condotta improntata a correttezza, probita, rispetto dei valori ed educazione e richiesta a maggior ragione a quei tesserati che, per la loro funzione dovrebbero dare l’esempio. Ebbene a tali canoni non risulta essersi ispirato il sig. LUISO che, nella sua qualita di allenatore di una squadra di giovanissimi (cittadini nell’eta della loro formazione fisica, non solo, ma in particolare della loro formazione civica), al termine dell’incontro, non e stato certamente di buon esempio verso i ragazzi da lui diretti: ha “accuratamente evitato” di salutare un “ragazzino” arbitro, non solo perche reo di non aver saputo arbitrare secondo i suoi desiderata di adulto, ma soprattutto perche reo di essere stato designato a quella gara. Questa precisazione costituisce condotta molto piu grave di quella che bonariamente il G.S.T. ha sanzionato. Non si e trattato di una silenziosa ma plateale protesta (di un adulto nei confronti di un “ragazzino” davanti a due squadre di “ragazzini”) ma di una condotta gravemente diseducativa perche trasversale: un adulto ha “accuratamente evitato” di salutare “un ragazzino” che ha arbitrato la sua squadra di “ragazzini” non tanto per le ipotetiche colpe sue, ma per le ipotizzate colpe della Federazione che non ne ha designato un altro. P.Q.M. La C.D.T.- FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo a carico della ASD Trieste Calcio.
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