COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI FEUDI SIMONE E MOSELLI MARCELLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO AL C.U. N. 1 DEL S.G.S., DEI SIGG.RI PASCUCCI LUCA, PROIETTI FEDERICO, SAULINI PIERPAOLO E SANCAMILLO GIANMARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL C.U. N. 1 DEL S.G.S. E ALL’ART. 33 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, DELLA SOCIETÀ A.S.D. BELLEGRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. PISONIANO E A.S. BASSIANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI FEUDI SIMONE E MOSELLI MARCELLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO AL C.U. N. 1 DEL S.G.S., DEI SIGG.RI PASCUCCI LUCA, PROIETTI FEDERICO, SAULINI PIERPAOLO E SANCAMILLO GIANMARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL C.U. N. 1 DEL S.G.S. E ALL’ART. 33 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, DELLA SOCIETÀ A.S.D. BELLEGRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. PISONIANO E A.S. BASSIANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. La Procura Federale ha esaminato la nota trasmessa dal Comitato Regionale Lazio – F.I.G.C., con la quale ha evidenziato un raduno di giovani calciatori non autorizzato, tenutosi presso l’impianto sportivo “ SAVOIA” di Bellegra in data 28.3.2011. L’evolversi istruttorio ha consentito di ottenere utili e decisivi elementi probatori, consistenti nell’audizione delle persone identificate come partecipanti all’evento. Preliminarmente il Collaboratore Federale ha tenuto ad evidenziare che i Sigg.ri D’ALESSIO VENANZIO e RICCIARDI FEDERICO, organizzatori dell’evento, sono risultati non tesserati F.I.G.C. e quindi non soggetti alla normativa di riferimento. Dalle audizioni, invece, è emerso che il Sig. FEUDI SIMONE, tesserato al momento dei fatti con la Società BASSIANO ha ammesso la partecipazione al raduno di giovani calciatori, alcuni dei quali provenienti da squadre della Regione Campania, ma di non sapere indicare con esattezza il nome delle Società. Ha riferito di essersi limitato a stare a bordo campo e di aver segnalato i propri punti di vista al Sig. VENANZIO D’ALESSIO. Il Sig. DOMINICI GIULIANGELO, collaboratore della Società PISONIANO, arrivato al campo di Bellegra, si è accorto che il campo era occupato ed acquisite le informazioni necessarie, si è reso conto che l’autorizzazione era stata data dal Presidente della Società BELLEGRA. In tale occasione confermava di aver conosciuto FEUDI SIMONE, che lo informava di essersi trovato li per dare una mano ad una persona amica. E’ stato ascoltato dagli Organi Inquirenti il Sig. MARCELLO MOSELLI, all’epoca dei fatti Presidente della Società BELLEGRA, il quale dopo aver precisato di non essere stato presente il giorno del raduno dei giovani calciatori, ma che ha autorizzato a concedere la disponibilità del campo di giuoco, anche se è stato avvertito telefonicamente dal Vice Presidente della società, della presenza di un incaricato della Federazione per controllare quanto stava accadendo. Per quanto riguarda i calciatori provenienti dalla CAMPANIA, la Procura ha provveduto ad ascoltare tesserati della Società “COMPRENSORIO MISCANO” di Casalbore (Avellino), per presunta partecipazione all’evento, mentre per quanto riguarda la Società “ ALAIR DI GIULIANO” in Campania, è risultato, da un controllo effettuato, non affiliata alla F.I.G.C., quindi non sottoposta alle normative Federali. Sono stati ascoltati il Sig. VINCENZO SABOTINO, Presidente della Società COMPRENSORIO MISCANO ed altri due tesserati, il Sig. MUSTONE CARMINE ed il Sig. PAOLETTI ANTONIO. Il SABOTINO ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’evento e di non aver rilasciato alcun nulla-osta; il MUSTONE è venuto a conoscenza che un giovane del posto, vicino alla squadra, aveva contattato il Sig. PAOLETTI, non tesserato F.I.G.C., si è presentato spontaneamente in Procura per dichiarare che è stato contattato dal Sig. FEDERICO RICCIARDI, il quale gli ha chiesto di reperire alcuni giovani calciatori della zona per farli partecipare ad un evento sportivo, attività che ha svolto e che ha accompagnato a Bellegra, senza però ricordarne i nominativi, essendo trascorso molto tempo dai fatti. Anche il Sig. D’ALESSIO VENANZIO, ancorché non tesserato per la F.I.G.C,, ha reso spontanee dichiarazioni, significando di aver ricevuto da PAOLETTI la segnalazione di giovani calciatori della zona ed ha riferito di aver reperito il campo del BELLEGRA, previo il permesso del Presidente della Società, e di aver quindi fissato il raduno dei calciatori. Siccome non è molto esperto in materia ha chiesto al Sig. FEUDI SIMONE, a titolo di amicizia e gratuitamente, una consulenza tecnica al momento dell’evento. Dall’evolversi dell’istruttoria, la Procura ha accertato che, all’evento sportivo non autorizzato preventivamente dalla F.I.G.C., hanno partecipato giovani calciatori campani, non individuati, ed alcuni atleti della Società PISONIANO diretti dal Sig. FEUDI SIMONE, comunque tutti sprovvisti della necessaria autorizzazione della Società di appartenenza e particolarmente i calciatori PASCUCCI LUCA, PROIETTI FEDERICO, SAULINI PIERPAOLO e SANCAMILLO GIANMARCO partecipavano al raduno in argomento. Da tutto ciò, l’Organo Inquirente ha ritenuto, considerata la violazione delle norme regolamentare, di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale i nominativi indicati in oggetto. Hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive, il Presidente dell’A.S.D. PISONIANO, Sig. D’ANTONI NAZARIO e la Società BASSIANO, attraverso il proprio Legale, Avv. MATTEO SPERDUTI. Il Presidente della Società PISONIANO, D’ANTONI NAZARIO, ha voluto evidenziare, nel suo scritto, che all’epoca si è occupato della gestione dei giovani calciatori della sua squadra, il Sig. GIULIANGELO DOMINICI, Presidente della Società FOOTBALL TEAM 2010. Il Dominici il giorno 28.3.2011 si è recato al campo di Bellegra per il rituale allenamento e notava che il terreno di giuoco era occupato, in quanto si stava svolgendo uno stage di calciatori. Telefonava immediatamente al Presidente D’ANTONI e faceva ancora presente che alcuni calciatori del PISONIANO avevano partecipato a detto incontro senza che venisse concesso alcun nulla osta ai suddetti atleti, i quali, successivamente interrogati, dichiaravano di essere stati invitati dai Dirigenti del Bellegra, unitamente ad altri calciatori provenienti dalle zone della Campania. Per questi motivi chiede il presidente il proscioglimento della Società da ogni addebito mossogli dalla Procura Federale. L’Avv. SPERDUTI, in rappresentanza della Società BASSIANO, ha chiesto in via preliminare il proscioglimento della Società per inapplicabilità dell’istituto della responsabilità oggettiva. In via subordinata, di applicare il minimo della pena edittale, tenuto conto dello svantaggio subito dalla ricorrente, non potendo la Società stessa, essere al corrente della presenza del FEUDI al campo di Bellegra. Appare chiaro per il Legale, che la responsabilità della Società BASSIANO non può che essere di lieve entità, in considerazione che all’epoca dei fatti, l’attuale dirigenza non ricopriva alcun incarico societario. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare, era presente il rappresentante della Procura, mentre per i deferiti è presente il Sig. FEUDI SIMONE, il quale ribadisce la totale buona fede, e non considera una grande violazione per il fatto di essersi presentato al campo di giuoco del BELLEGRA, su invito di un amico di vecchia data, il quale gli ha chiesto cortesemente di visionare alcuni giovani calciatori, considerata la sua esperienza di tecnico. Il Rappresentante della Procura insiste nella responsabilità dei deferiti, sottolineando, per quanto riguarda il Sig. FEUDI, che la sua presenza al campo non è stata affatto marginale, in quanto svolgeva addirittura la funzione di arbitro nei provini in questione, così come riportato dall’incaricato della F.I.G.C. nella propria relazione. Alla luce di tutto ciò, la Procura Federale conclude chiedendo per il Sig. FEUDI SIMONE 3 mesi di squalifica, per la Società BASSIANO l’ammenda di € 300, per la Società PISONIANO l’ammenda di € 500,00, per il Presidente della Società BELLEGRA, Sig. MOSELLI MARCELLO, l’inibizione di 3 mesi, per la Società BELLEGRA l’ammenda di € 500,00, per i calciatori PASCUCCI LUCA, PROIETTI FEDERICO, SAULINI PIERPAOLO e SANCAMILLO GIANMARCO la squalifica per 2 gare. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver valutato i fatti accaduti, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possono ritenersi del tutto congrue, ad eccezione del provvedimento a carico del FEUDI SIMONE, unico a presentarsi dinanzi questo Organo Giudicante, nei cui confronti si può ravvisare una lieve riduzione del provvedimento richiesto della Procura Federale, tenuto conto che si è avuta la sensazione, malgrado il mancato rispetto della norma regolamentare, della totale buona fede del comportamento avuto nella circostanza oggetto del presente deferimento. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di irrogare i seguenti provvedimenti: di squalificare il Sig. FEUDI SIMONE per 45 giorni; di inibire per mesi 3 il Presidente della Società BELLEGRA, Sig. MOSELLI MARCELLO. Nulla a carico della Società BELLEGRA in quanto inattiva a far data dal 30.6.2012. Di comminare alla Società BASSIANO l’ammenda di € 300,00 ed alla Società PISONIANO l’ammenda di € 500,00. Di squalificare i calciatori della Società PISONIANO Sigg.ri PASCUCCI LUCA, PROIETTI FEDERICO, SAULINI PIERPAOLO e SANCAMILLI GIANMARCO per 2 gare. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le convocazioni di rito.
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