COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE NATALE MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – PALOCCO del 17.11.2012 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL
28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE NATALE MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012
(Gara: PIANOSCARANO 1949 – PALOCCO del 17.11.2012 – Campionato Jun. Reg. B)
La Società in titolo ha avanzato , anche in sede di audizione, reclamo tendente ad ottenere una
significativa riduzione della squalifica ritenuta eccessiva, in rapporto all’effettivo svolgimento dei
fatti e della giovanissima età dell’interessato.
Continua affermando che, nella confusione determinatasi dall’episodio per cui il NATALE, non
aspettandosi un cartellino rosso, ha protestato certamente in maniera troppo veemente e quindi ha
forse toccato inavvertitamente l’arbitro ma solamente con il corpo, senza alzare le mani. Pertanto,
considerando l’involontarietà del gesto, non si può - a detta della reclamante – accettare una
sanzione di così ampie proporzioni, per di più valutando che – stante la differenza di stazza –
l’arretramento dell’arbitro è stato naturale.
Questa Commissione, alla luce degli atti di gara, ha potuto verificare che, nonostante quanto
sostenuto nelle argomentazioni a difesa, le responsabilità del NATALE siano senza alcun dubbio
provate.
Giudicando l’episodio secondo i parametri solitamente adottati in situazioni analoghe, nelle quali è
rilevabile, in primo luogo, l’assenza di conseguenze psicofisiche da parte dell’arbitro, questa
Commissione ritiene che lo stesso possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità e
conseguentemente rivisitata la sanzione irrogata.
Per quanto sopra, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica nei riguardi di NATALE MATTEO al
31.12.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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