COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE NATALE MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – PALOCCO del 17.11.2012 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE NATALE MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – PALOCCO del 17.11.2012 – Campionato Jun. Reg. B) La Società in titolo ha avanzato , anche in sede di audizione, reclamo tendente ad ottenere una significativa riduzione della squalifica ritenuta eccessiva, in rapporto all’effettivo svolgimento dei fatti e della giovanissima età dell’interessato. Continua affermando che, nella confusione determinatasi dall’episodio per cui il NATALE, non aspettandosi un cartellino rosso, ha protestato certamente in maniera troppo veemente e quindi ha forse toccato inavvertitamente l’arbitro ma solamente con il corpo, senza alzare le mani. Pertanto, considerando l’involontarietà del gesto, non si può - a detta della reclamante – accettare una sanzione di così ampie proporzioni, per di più valutando che – stante la differenza di stazza – l’arretramento dell’arbitro è stato naturale. Questa Commissione, alla luce degli atti di gara, ha potuto verificare che, nonostante quanto sostenuto nelle argomentazioni a difesa, le responsabilità del NATALE siano senza alcun dubbio provate. Giudicando l’episodio secondo i parametri solitamente adottati in situazioni analoghe, nelle quali è rilevabile, in primo luogo, l’assenza di conseguenze psicofisiche da parte dell’arbitro, questa Commissione ritiene che lo stesso possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità e conseguentemente rivisitata la sanzione irrogata. Per quanto sopra, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica nei riguardi di NATALE MATTEO al 31.12.2012. La tassa reclamo va restituita.
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