COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE FINO AL 31.12.2015 DAOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: MUNICIPIO ROMA 5 – ACES CASAL BARRIERA del 7.10.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE FINO AL 31.12.2015 DAOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: MUNICIPIO ROMA 5 – ACES CASAL BARRIERA del 7.10.2012 – Campionato I Categoria) La Società reclamante, con il ricorso in epigrafe e in sede di audizione diretta, nel riconoscere in premessa la deprecabilità del comportamento di alcuni propri tesserati, chiede comunque la riduzione della sanzione in titolo. Afferma infatti la ricorrente che il gesto per il quale il DE SANTIS è stato sanzionato (calcio alla caviglia dell’arbitro) non era a questo indirizzato, bensì al calciatore della squadra avversaria con cui il DE SANTIS stesso era venuto a diverbio. In sintesi – a detta della ricorrente – il direttore di gara si sarebbe improvvisamente e involontariamente frapposto tra il DE SANTIS e l’avversario e pertanto per tale circostanza il calcio sferrato non può essere valutato alla stregua di gesto volontario. Non a caso – continua la reclamante – l’arbitro è stato raggiunto dal colpo nella parte posteriore della caviglia, a suffragio del fatto che il calcio era diretto verso il basso, cioè all’indirizzo dell’avversario che in quel momento era a terra. Peraltro, aggiunge la Società, non vi sarebbe stata alcuna ragione valida per colpire l’arbitro da parte del proprio tesserato, visto che – come confermato dal referto – la situazione si stava normalizzando ed è pertanto verosimile che l’ufficiale di gara, alla luce dei violenti contatti che si erano verificati tra i calciatori di entrambe le squadre, non abbia avuto la necessaria serenità per giudicare l’accaduto. A sostegno di tale tesi, la MUNICIPIO ROMA 5 menziona anche alcune imprecisioni rilevate nel referto di gara, quali la citazione di alcuni dirigenti appartenenti alla suddetta Società che in realtà non sono tesserati per la stessa, nonché la presenza in campo, durante una ulteriore rissa scoppiata al momento del fatto in trattazione, del capitano della squadra PELLEGRINI ALESSIO che – a detta della ricorrente – non avrebbe potuto essere partecipe nell’occasione in quanto sostituito al 16mo del II tempo. Questa Commissione, alla luce della delicatezza e gravità dell’accaduto, ha inteso convocare l’arbitro della gara affinché ancor più minuziosamente e serenamente, potesse raccontare la dinamica della vicenda. In primo luogo, circa la menzione dei dirigenti attribuiti alla MUNICIPIO ROMA 5, trattasi evidentemente di errore materiale, in quanto l’arbitro ha precisato che i dirigenti ammessi in panchina della Società MUNICIPIO ROMA 5 sono da intendersi: FERRERI SIMONE, PELLEGRINI AURELIO, FERRERI ALESSANDRO e MAGI IURI, alcuni dei quali peraltro già esattamente indicati nel corpo del referto. Mentre per quel che concerne la presunta impossibilità del capitano PELLEGRINI ALESSIO ad essere presente in campo in occasione di alcuni episodi concitati, accaduti ben oltre il momento della sua sostituzione, ha sottolineato di averlo comunque riconosciuto, seppur indossava abiti civili, vista peraltro la frequenza dei contatti che il capitano di ogni squadra intrattiene solitamente con il direttore di gara. Ma ciò che è più importante per questa Commissione è l’accertamento degli aspetti più rilevanti, oggetto del ricorso, cioè quelli relativi agli atti di violenza e che hanno connotato i minuti finali della partita, tra i quali è preminente quello che ha riguardato l’arbitro. A tal proposito, quest’ultimo si è soffermato nella descrizione del gesto del DE SANTIS, precisandone, senza ombra di dubbio, il connotato volontario nei suoi confronti, gesto peraltro suffragato anche del comportamento del calciatore stesso che già durante la gara, aveva contestato più colte, in modo ironico, le decisioni da lui adottate. In un quadro così composto, ritenendo irrilevanti le tesi difensive addotte e alla luce della assoluta certezza con cui è stato ulteriormente descritto l’episodio contestato, questa Commissione DELIBERA Di respingere il ricorso e per l’effetto conferma la squalifica a carico del calciatore DE SANTIS SIMONE fino al 31.12.2015. La tassa reclamo va incamerata.
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