COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE FINO AL 31.12.2015 DAOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: MUNICIPIO ROMA 5 – ACES CASAL BARRIERA del 7.10.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE FINO AL 31.12.2015
DAOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012
(Gara: MUNICIPIO ROMA 5 – ACES CASAL BARRIERA del 7.10.2012 – Campionato I
Categoria)
La Società reclamante, con il ricorso in epigrafe e in sede di audizione diretta, nel riconoscere in
premessa la deprecabilità del comportamento di alcuni propri tesserati, chiede comunque la
riduzione della sanzione in titolo. Afferma infatti la ricorrente che il gesto per il quale il DE SANTIS
è stato sanzionato (calcio alla caviglia dell’arbitro) non era a questo indirizzato, bensì al calciatore
della squadra avversaria con cui il DE SANTIS stesso era venuto a diverbio.
In sintesi – a detta della ricorrente – il direttore di gara si sarebbe improvvisamente e
involontariamente frapposto tra il DE SANTIS e l’avversario e pertanto per tale circostanza il calcio
sferrato non può essere valutato alla stregua di gesto volontario.
Non a caso – continua la reclamante – l’arbitro è stato raggiunto dal colpo nella parte posteriore
della caviglia, a suffragio del fatto che il calcio era diretto verso il basso, cioè all’indirizzo
dell’avversario che in quel momento era a terra.
Peraltro, aggiunge la Società, non vi sarebbe stata alcuna ragione valida per colpire l’arbitro da
parte del proprio tesserato, visto che – come confermato dal referto – la situazione si stava
normalizzando ed è pertanto verosimile che l’ufficiale di gara, alla luce dei violenti contatti che si
erano verificati tra i calciatori di entrambe le squadre, non abbia avuto la necessaria serenità per
giudicare l’accaduto.
A sostegno di tale tesi, la MUNICIPIO ROMA 5 menziona anche alcune imprecisioni rilevate nel
referto di gara, quali la citazione di alcuni dirigenti appartenenti alla suddetta Società che in realtà
non sono tesserati per la stessa, nonché la presenza in campo, durante una ulteriore rissa
scoppiata al momento del fatto in trattazione, del capitano della squadra PELLEGRINI ALESSIO
che – a detta della ricorrente – non avrebbe potuto essere partecipe nell’occasione in quanto
sostituito al 16mo del II tempo.
Questa Commissione, alla luce della delicatezza e gravità dell’accaduto, ha inteso convocare
l’arbitro della gara affinché ancor più minuziosamente e serenamente, potesse raccontare la
dinamica della vicenda.
In primo luogo, circa la menzione dei dirigenti attribuiti alla MUNICIPIO ROMA 5, trattasi
evidentemente di errore materiale, in quanto l’arbitro ha precisato che i dirigenti ammessi in
panchina della Società MUNICIPIO ROMA 5 sono da intendersi: FERRERI SIMONE, PELLEGRINI
AURELIO, FERRERI ALESSANDRO e MAGI IURI, alcuni dei quali peraltro già esattamente
indicati nel corpo del referto.
Mentre per quel che concerne la presunta impossibilità del capitano PELLEGRINI ALESSIO ad
essere presente in campo in occasione di alcuni episodi concitati, accaduti ben oltre il momento
della sua sostituzione, ha sottolineato di averlo comunque riconosciuto, seppur indossava abiti
civili, vista peraltro la frequenza dei contatti che il capitano di ogni squadra intrattiene solitamente
con il direttore di gara.
Ma ciò che è più importante per questa Commissione è l’accertamento degli aspetti più rilevanti,
oggetto del ricorso, cioè quelli relativi agli atti di violenza e che hanno connotato i minuti finali della
partita, tra i quali è preminente quello che ha riguardato l’arbitro.
A tal proposito, quest’ultimo si è soffermato nella descrizione del gesto del DE SANTIS,
precisandone, senza ombra di dubbio, il connotato volontario nei suoi confronti, gesto peraltro
suffragato anche del comportamento del calciatore stesso che già durante la gara, aveva
contestato più colte, in modo ironico, le decisioni da lui adottate.
In un quadro così composto, ritenendo irrilevanti le tesi difensive addotte e alla luce della assoluta
certezza con cui è stato ulteriormente descritto l’episodio contestato, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il ricorso e per l’effetto conferma la squalifica a carico del calciatore DE SANTIS
SIMONE fino al 31.12.2015.
La tassa reclamo va incamerata.
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