COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE NONCHE’ LA SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI SOZIO ENZO, RUSCITTO ANTONIO, D’ONOFRIO CARLO E SUBIACO MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 30 SGS DEL 4.11.2012 (Gara: TERRACINA – F.C. MONTENERO del 28.10.2012 – Campionato Allievi Provinciali Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE NONCHE’ LA SQUALIFICA PER 2
GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI SOZIO ENZO, RUSCITTO ANTONIO, D’ONOFRIO
CARLO E SUBIACO MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 30 SGS DEL 4.11.2012
(Gara: TERRACINA – F.C. MONTENERO del 28.10.2012 – Campionato Allievi Provinciali
Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
premesso che non è proponibile ricorrere avverso squalifica di 2 gare inflitte ai calciatori, ai sensi
dell’art. 45 del C.G.S., che stabilisce che non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti
disciplinari fino a 2 gare.
Che la partita in epigrafe è stata sospesa per rissa al 30mo del secondo tempo, rissa a cui hanno
partecipato, oltre al calciatore CIOCIA JOAN FERNANDO del Terracina, tutti i giocatori
soprariportati, e che pertanto non possono essere prese in considerazione le lamentele avanzate
dalla ricorrente, anche per il fatto che l’arbitro non ha ritenuto per motivi precauzionali, estrarre il
cartellino rosso nei confronti dei partecipanti alla zuffa.
Ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo che verte sulle squalifiche inflitte per 2 gare indicate in
titolo.
Di confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla perdita della gara.
La tassa reclamo va incamerata.
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