COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEPARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLARDINI DAVIDE E FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DELL’UOMO IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS ANAGNI – COLLEPARDO del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEPARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLARDINI DAVIDE E FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DELL’UOMO IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS ANAGNI – COLLEPARDO del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società COLLEPARDO, anche in sede di audizione, fa presente che il calciatore BELLARDINI DAVIDE, a precisazione di quanto riferito dall’arbitro, non ha colpito con una testata l’avversario, ma dopo aver subito un fallo dal predetto avversario, gli si avvicinava al solo fine di calmarlo, poggiandogli contro la testa sulla fronte, dopodichè rientrava in campo, ingiuriando l’arbitro. Per quanto attiene la situazione del calciatore DELL’UOMO IVAN la ricorrente ci tiene a precisare che il proprio atleta è pur vero che, a fine gara, tentava di avvicinarsi all’arbitro chiedendogli anche se in modo un po’ irritato, spiegazioni su alcune decisioni adottate dallo stesso, particolarmente non prese a carico di calciatori avversari a seguito di numerosi falli commessi nei suoi confronti. Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Società COLLEPARDO, eccessive le sanzioni inflitte a carico dei due calciatori indicati in titolo. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto gli atti di gara e tenuto conto di quanto rappresentato dalla Società COLLEPARDO, si è resa conto che alcune considerazioni avanzate dalla ricorrente possono essere prese in considerazione. In effetti, sia nel caso del calciatore BELLARDINI DAVIDE, che nel comportamento del calciatore DELL’UOMO IVAN, non si sono verificati situazioni di atteggiamenti di particolare violenza, ma comportamenti di reiterate proteste ed offese da parte del BELLARDINI e che invece il DELL’UOMO non è mai intervenuto, a fine gara, per avere un contatto fisico con l’arbitro, ma solo per chiedere con veemenza alcuni chiarimenti su decisioni prese in campo dall’arbitro e che, in effetti, l’arbitro stesso potrebbe anche aver frainteso la chiusura violenta della porta dello spogliatoi in ferro, effettuata dal calciatore per il particolare nervosismo dello stesso, e non per averla colpita con calci. Detto tutto ciò, questo Organo Giudicante ritiene che le sanzioni in riferimento a carico dei due calciatori, possono essere ridimensionate e rapportate secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi. Conseguentemente questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica del calciatore BELLARDINI DAVIDE a 4 gare effettive e la squalifica del calciatore DELL’UOMO IVAN al 31.12.2012. La tassa reclamo va restituita.
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