COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEPARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLARDINI DAVIDE E FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DELL’UOMO IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS ANAGNI – COLLEPARDO del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEPARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLARDINI DAVIDE E FINO AL
31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DELL’UOMO IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL
15.11.2012
(Gara: VIRTUS ANAGNI – COLLEPARDO del 10.11.2012 – Campionato III Categoria
Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società COLLEPARDO, anche in sede di audizione, fa
presente che il calciatore BELLARDINI DAVIDE, a precisazione di quanto riferito dall’arbitro, non
ha colpito con una testata l’avversario, ma dopo aver subito un fallo dal predetto avversario, gli si
avvicinava al solo fine di calmarlo, poggiandogli contro la testa sulla fronte, dopodichè rientrava in
campo, ingiuriando l’arbitro.
Per quanto attiene la situazione del calciatore DELL’UOMO IVAN la ricorrente ci tiene a precisare
che il proprio atleta è pur vero che, a fine gara, tentava di avvicinarsi all’arbitro chiedendogli anche
se in modo un po’ irritato, spiegazioni su alcune decisioni adottate dallo stesso, particolarmente
non prese a carico di calciatori avversari a seguito di numerosi falli commessi nei suoi confronti.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Società COLLEPARDO, eccessive le sanzioni inflitte a
carico dei due calciatori indicati in titolo.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto gli atti di gara e tenuto conto di quanto
rappresentato dalla Società COLLEPARDO, si è resa conto che alcune considerazioni avanzate
dalla ricorrente possono essere prese in considerazione.
In effetti, sia nel caso del calciatore BELLARDINI DAVIDE, che nel comportamento del calciatore
DELL’UOMO IVAN, non si sono verificati situazioni di atteggiamenti di particolare violenza, ma
comportamenti di reiterate proteste ed offese da parte del BELLARDINI e che invece il
DELL’UOMO non è mai intervenuto, a fine gara, per avere un contatto fisico con l’arbitro, ma solo
per chiedere con veemenza alcuni chiarimenti su decisioni prese in campo dall’arbitro e che, in
effetti, l’arbitro stesso potrebbe anche aver frainteso la chiusura violenta della porta dello spogliatoi
in ferro, effettuata dal calciatore per il particolare nervosismo dello stesso, e non per averla colpita
con calci.
Detto tutto ciò, questo Organo Giudicante ritiene che le sanzioni in riferimento a carico dei due
calciatori, possono essere ridimensionate e rapportate secondo gli abituali parametri adottati per
casi analoghi.
Conseguentemente questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica del calciatore BELLARDINI DAVIDE a
4 gare effettive e la squalifica del calciatore DELL’UOMO IVAN al 31.12.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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