COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELVERDE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 29.11.2012 (Gara: CASTELVERDE CALCIO – MORENA del 25.11.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELVERDE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 29.11.2012 (Gara: CASTELVERDE CALCIO – MORENA del 25.11.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione anche in considerazione del fatto che il calciatore ROSSINI era stato pesantemente provocato dagli avversari, determinando la reazione, seppur violenta, dell’interessato. Anche alla luce di tali considerazioni, questa Commissione, pur censurando il comportamento posto in essere dal tesserato nei confronti dell’avversario, ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione; tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ROSSINI SIMONE dal 31.1.2013 al 15.1.2013. La tassa reclamo va restituita.
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