COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 – Reclamo SSD Tarros Sarzana s.r.l. avverso la sanzione di perdita della gara del Campionato di Promozione Tarros Sarzana s.r.l. – Camogli Avegno G.Paradiso del 28 ottobre 2012. C.U. n. 27 del 15.11.2012.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 8 - Reclamo SSD Tarros Sarzana s.r.l. avverso la sanzione di perdita della gara del Campionato di Promozione Tarros Sarzana s.r.l. – Camogli Avegno G.Paradiso del 28 ottobre 2012.
C.U. n. 27 del 15.11.2012.
L’arbitro della gara del Campionato di Promozione Tarros Sarzana s.r.l. – Camogli Avegno G.Paradiso in programma il 28 ottobre 2012 decideva di non darvi inizio per rintracciabilità delle linee del campo di gioco a causa dell’incessante pioggia che cancellava ogni segnatura non appena eseguita.
Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della società ospitata, rilevando nel comportamento della soc. Tarros Sarzana s.r.l. elementi di colpa per non aver predisposto tempestivamente l’allestimento del terreno di gioco con mezzi idonei a eliminare l’inconveniente della scomparsa della segnatura, per cui infliggeva alla società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3. Contro tale sanzione è insorta la soc. Tarros Sarzana s.r.l. che, con circostanziato reclamo d’appello, ne chiede l’annullamento respingendo ogni addebito di responsabilità attribuitagli in prime cure; il proprio rappresentante, in sede di audizione, ha insistito nella richiesta riportandosi alle motivazioni già esposte nel gravame.
La soc. Camogli Avegno G.Paradiso resisteva depositando controdeduzioni tendenti a corroborare le motivazioni addotte dal primo giudice.
Presa visione degli atti ufficiali (rapporto e successivo supplemento richiesto dal giudice sportivo), documenti che appaiono chiari e coerenti nel descrivere i fatti, la Commissione decide di accogliere il reclamo.
Riferisce l’arbitro che, giunto sul terreno di gioco con buon anticipo sull’ora d’inizio dell’incontro fissata per le 14,30 e costatata la scarsa visibilità delle linee del campo, invitava la società ospitante a eseguire una nuova tracciatura che veniva ultimata alle 15,10 nel tempo limite d’attesa per dar inizio alla gara. La pioggia, continuando a scendere copiosa, cancellava la nuova segnatura rendendo impossibile l’effettuazione dell’incontro secondo quanto stabilito dal Regolamento del gioco del calcio circa all’allestimento del campo (regola 1). Dal che la decisione dell’ufficiale di gara di rinviare l’incontro ad altra data.
Emerge pertanto dagli atti ufficiali che l’impraticabilità del terreno di gioco è derivata dall’impossibilità di ridisegnare, secondo quanto richiesto dall’arbitro, le linee del campo di gioco cancellate dalla pioggia e quindi da cause non imputabili al sodalizio ospitante.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo della soc. Tarros Sarzana s.r.l., annulla la decisione del Giudice Sportivo in merito all’applicazione della punizione sportiva e rimanda gli atti alla Segreteria del Comitato per la fissazione della nuova data di effettuazione della gara. La tassa reclamo non versata e addebitata in conto deve essere restituita.
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