COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 10/11/2012 VENAFRO – BOJANO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 46 del 22.11.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 10/11/2012 VENAFRO – BOJANO
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 15/11/2012;
rilevato preliminarmente che la società Venafro ha fatto pervenire il reclamo nei tempi e nei modi previsti
dalla vigente normativa federale;
rilevato altresì che la società Bojano ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei tempi previsti dalla
vigente normativa federale;
letto il reclamo presentato dalla società Venafro rileva che la reclamante chiede l'applicazione ai danni della
società Bojano della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per "aver
disputato parte della gara in questione senza alcun calciatore nato dopo il 1º gennaio 1995". Infatti come si
evince dal rapportino di fine gara veniva sostituito il calciatore Curto Francesco (n. 11 nato il 07.10.1995) con
il calciatore Pignataro Gerardo (n. 18 nato il 07.03.1988); di conseguenza la società Bojano veniva meno
all'obbligo di schierare nel Campionato Regionale di Eccellenza s.s. 2012/2013 almeno DUE calciatori nati
dal 1º gennaio 1994 in poi e almeno UNO calciatore nato dal 1º gennaio 1995 in poi;
lette le controdeduzioni, rileva che la società Bojano afferma di aver rispettato l'obbligo di cui sopra e che le
doglianze della reclamante siano basate su un semplice errore di trascrizione da parte dell'arbitro sul
rapportino di fine gara in merito alla sostituzione avvenuta tra il calciatore Corradino Antonio (n. 4) con il
citato Pignataro. Chiede pertanto che il reclamo presentato venga rigettato.
Osserva questo GST. Il referto arbitrale è fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio (ex. art. 35
CGS). Dalla lettura del referto emerge che la società Bojano iniziava la gara in epigrafe schierando, tra gli
altri, tre calciatori nati dal 1º gennaio 1994 in poi (il n. 2 Sabatino Sebastiano, il n. 6 Ferrante Gianluigi ed il n.
7 Tasillo Stefano) ed un calciatore nato dal 1º gennaio 1995 in poi (il n. 11 Curto Francesco). Inoltre vengono
riportate le seguenti sostituzioni effettuate dal Bojano: al 33' pt esce il n. 8 ed entra il n. 15, al 13' del st esce
il n. 4 ed entra il n. 18; al 41' del st esce il n. 10 ed entra il n. 16. Alla luce di tali sostituzioni, appare evidente
come la società Bojano abbia rispettato l'obbligo di impiegare almeno due calciatori del 1994 ed un
calciatore del 1995. Sul rapportino di fine gara è in effetti riportata la sostituzione del n. 11 con il n. 18; come
più volte sentenziato il rapportino di fine gara non ha valore di documento ufficiale e quindi non può essere
citato come prova circa discordanze relative ad ammonizioni, espulsioni e sostituzioni. Onde evitare simili
inconvenienti, sarebbe auspicabile da parte dei dirigenti effettuare scrupolosi controlli sulla veridicità delle
indicazioni esposte nel documento di fine gara al momento della sua sottoscrizione e, se del caso, invitare
l’arbitro a procedere con le relative correzioni. Ad ogni modo questo GST ha sentito l'arbitro a chiarimenti in
merito e lo stesso ha ammesso il proprio errore di trascrizione ed all'uopo ha fatto pervenire un supplemento
di rapporto riportante l'esatta sequenza delle sostituzioni effettuate dalla società Bojano. Tutto ciò premesso
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Venafro;
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe: Venafro - Bojano 1-6.
Manda alla Segreteria del CR Molise per l'aggiornamento della classifica.
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.