COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. SAN MARTINO – SQUALIFICA CALCIATORI AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N.41 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA AMATORI PETACCIATO – SAN MARTINO DEL3.11.2012 – PRIMA CATEGORIA GIRONE C – 7^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 46 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. A.S.D. SAN MARTINO – SQUALIFICA CALCIATORI AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T.
- COMUNICATO UFFICIALE N.41 - SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA AMATORI PETACCIATO – SAN MARTINO DEL3.11.2012 – PRIMA CATEGORIA GIRONE C - 7^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso proposto e visti gli atti ufficiali di gara, referto e supplemento, osserva quanto segue.
Preliminarmente va rappresentato che il C.G.S., all'art. 35, riconosce ai rapporti dell'arbitro e degli
assistenti arbitrali piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento
delle gare. Lo stesso articolo dispone anche in merito all'utilizzo di riprese televisive o altri filmati.
Nella fattispecie in esame non ricorrono le condizioni per poter acquisire le immagini video così
come indicate nel ricorso proposto e, pertanto, la valutazione dei fatti va espressa solo sulla base
del supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara.
Dal supplemento arbitrale si rileva che l’azione posta in essere dai calciatori Di Legge Giovanni e
Contessa Michele, tesserati per la società A.S.D. San Martino, costituisce, senza alcun dubbio,
condotta sanzionabile dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Tale condotta, peraltro, non è
posta in discussione dalle scarne motivazioni del ricorso che si limita a giustificare l’azione dei
tesserati per la provocazione subita dagli stessi.
Valutato, però, quanto dettagliamene descritto nel supplemento di rapporto, la Commissione non
può esimersi dal considerare come la condotta posta in essere dal calciatore Di Legge Giovanni
sia stata effettivamente provocata dal calciatore avversario che rivolgeva al ricorrente frasi
ingiuriose e provocatorie, mentre il calciatore Contessa Michele, senza subire alcuna
provocazione, anziché sedare la contesa, poneva in essere condotta, ancor più violenta, nei
confronti del medesimo calciatore avversario. Tale ultima condotta, anzi, provocava la successiva
reazione di altro tesserato.
Alla luce di quanto sopra, la condotta posta in essere dai calciatori Di Legge e Contessa nei
confronti dell’avversario, seppur riprovevole per entrambi, va valutata in modo differente ritenendo
equa una riduzione della squalifica irrogata dal G.S. per il solo calciatore Di Legge Giovanni.
P.Q.M.
delibera di ridurre la squalifica del calciatore Di Legge Giovanni a due giornate e di confermare la
squalifica irrogata al calciatore Contessa Michele.
Nulla per la tassa non versata.
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