COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. MARONEA CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO – ESITO GARA (GARA MARONEA CALCIO – REAL SAN MARTINO DEL10.11.2012 – CAMPIONATO PROV. ESORDIENTI 11-11 GIRONE B)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. MARONEA CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. - COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - ESITO GARA (GARA MARONEA CALCIO – REAL SAN MARTINO DEL10.11.2012 – CAMPIONATO PROV. ESORDIENTI 11-11 GIRONE B) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ritualmente e tempestivamente presentato, osserva quanto segue. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del G.S. in quanto ha provveduto a tutte le sostituzioni previste dal regolamento che regola il campionato esordienti 11 contro 11 e che le risultanze non complete riportate sul referto di gara sono conseguenza di un errore di trascrizione da parte del direttore di gara. La documentazione richiesta da questa C.D. al Comitato Provinciale di Campobasso ha permesso di accertare che l'arbitro ha inviato una comunicazione di rettifica del referto nella quale conferma che la Maronea Calcio ha provveduto regolarmente ai cambi prescritti. Ciò porta ad annullare la decisione del G.S. con ripristino del risultato di 5 a 4 maturato sul campo a favore della società ricorrente. P.Q.M. delibera di annullare la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 25 del 15.11.2012 e di ripristinare il risultato di 5 a 4 a favore della società ricorrente A.S.D. Maronea Calcio. Nulla per la tassa non versata.
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