COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla U.S. PRAIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PRAIA – BIANZE’ disputata il 4/11/12 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclamo proposto dalla U.S. PRAIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo
pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
riferimento alla gara PRAIA – BIANZE’ disputata il 4/11/12 nell’ambito del Campionato di
Prima Categoria – Girone F
Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 15/11/12, la U.S. PRAIA contesta
le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara
PRAIA – BIANZE’, disputata il 4/11/12 nell’ambito del Girone F del Campionato di Prima Categoria,
sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che
venga revocata la squalifica per quattro gare inflitta ai giocatori GIORDANO Davide e DE CILLIS
Pietro, la squalifica fino al 31/12/2012 comminata nei confronti dell’allenatore FASSI Luigi, mentre
chiede una riduzione della squalifica per sei gare inflitta al giocatore AGAZZI Delis Omar. Le
sanzioni sopra indicate sono state pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta.
Il Direttore di gara, nel suo puntuale e circostanziato rapporto, riferisce che, al termine del primo
tempo, l’allenatore della U.S. PRAIA, FASSI Luigi, gli si avvicinava con atteggiamento minaccioso
rivolgendogli delle frasi volgari ed offensive, continuando a proferire tali insulti fin quasi all’ingresso
dello spogliatoio. Per tale comportamento l’arbitro provvedeva a decretare un provvedimento di
espulsione nei confronti del suddetto allenatore, il quale, per tutto il secondo tempo, continuava ad
insultarlo e minacciarlo contestando tutte le sue decisioni.
Al 29° del primo tempo veniva espulso per comportamento offensivo ed irriguardoso il giocatore
GIORDANO Davide, che, alla notifica del provvedimento, cercava di aggredire l’arbitro non
riuscendovi perché trattenuto dai suoi compagni. Mentre si allontanava proseguiva ad insultarlo e
minacciarlo.
Al 41° del secondo tempo veniva espulso, sempre per comportamento offensivo ed irriguardoso, il
giocatore AGAZZI Delis Omar, il quale, alla notifica del provvedimento, toglieva con forza dalle mani
dell’arbitro il cartellino rosso, cercava di strapparlo e poi lo scagliava violentemente contro il volto
dello stesso.
Sempre al 41° del secondo tempo, veniva espulso il giocatore DE CILLIS Pietro, il quale tentava,
senza riuscirci perché trattenuto, di colpire l’arbitro che si era chinato per raccogliere il cartellino
rosso finito a terra. Lo stesso giocatore reiterava le minacce fino alla sua uscita dal campo avvenuta
dopo circa due minuti.
La Società reclamante, con il proprio ricorso, dichiara che gli episodi addebitati ai propri tesserati
non sono corrispondenti al vero, anzi sono frutto di estemporanee invenzioni del direttore di gara, il
quale, adirato per le censure ricevute dal pubblico, oltre a perdere il controllo della gara, per senso
di rivalsa, si è spinto a redigere un rapporto in più parti non veritiero.
Considerata la antitetica contrapposizione fra le due versioni dei gravi episodi accaduti, occorre
maggiormente dar credito a quanto riportato nel circostanziato rapporto dell’arbitro, che, si
rammenta, costituisce fonte privilegiata di prova per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare.
La Commissione disciplinare territoriale,
•disattese, in quanto inammissibili, le dichiarazioni sottoscritte dall’allenatore FASSI Luigi e
da altri testimoni, ivi compresa la generica attestazione del presidente della U.S.D. BIANZE’;
•valutate incensurabili, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità,
le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla U.S. PRAIA, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 31/12/2012 inflitta all’allenatore FASSI Luigi, la squalifica per SEI gare effettive
inflitta al giocatore AGAZZI Delis Omar e la squalifica per QUATTRO gare effettive decretata nei
confronti dei giocatori DE CILLIS Pietro e GIORDANO Davide.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla U.S. PRAIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PRAIA – BIANZE’ disputata il 4/11/12 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F"