COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla U.S. PRAIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PRAIA – BIANZE’ disputata il 4/11/12 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla U.S. PRAIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PRAIA – BIANZE’ disputata il 4/11/12 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 15/11/12, la U.S. PRAIA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara PRAIA – BIANZE’, disputata il 4/11/12 nell’ambito del Girone F del Campionato di Prima Categoria, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga revocata la squalifica per quattro gare inflitta ai giocatori GIORDANO Davide e DE CILLIS Pietro, la squalifica fino al 31/12/2012 comminata nei confronti dell’allenatore FASSI Luigi, mentre chiede una riduzione della squalifica per sei gare inflitta al giocatore AGAZZI Delis Omar. Le sanzioni sopra indicate sono state pubblicate sul C.U. N° 34 dell’8/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Il Direttore di gara, nel suo puntuale e circostanziato rapporto, riferisce che, al termine del primo tempo, l’allenatore della U.S. PRAIA, FASSI Luigi, gli si avvicinava con atteggiamento minaccioso rivolgendogli delle frasi volgari ed offensive, continuando a proferire tali insulti fin quasi all’ingresso dello spogliatoio. Per tale comportamento l’arbitro provvedeva a decretare un provvedimento di espulsione nei confronti del suddetto allenatore, il quale, per tutto il secondo tempo, continuava ad insultarlo e minacciarlo contestando tutte le sue decisioni. Al 29° del primo tempo veniva espulso per comportamento offensivo ed irriguardoso il giocatore GIORDANO Davide, che, alla notifica del provvedimento, cercava di aggredire l’arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai suoi compagni. Mentre si allontanava proseguiva ad insultarlo e minacciarlo. Al 41° del secondo tempo veniva espulso, sempre per comportamento offensivo ed irriguardoso, il giocatore AGAZZI Delis Omar, il quale, alla notifica del provvedimento, toglieva con forza dalle mani dell’arbitro il cartellino rosso, cercava di strapparlo e poi lo scagliava violentemente contro il volto dello stesso. Sempre al 41° del secondo tempo, veniva espulso il giocatore DE CILLIS Pietro, il quale tentava, senza riuscirci perché trattenuto, di colpire l’arbitro che si era chinato per raccogliere il cartellino rosso finito a terra. Lo stesso giocatore reiterava le minacce fino alla sua uscita dal campo avvenuta dopo circa due minuti. La Società reclamante, con il proprio ricorso, dichiara che gli episodi addebitati ai propri tesserati non sono corrispondenti al vero, anzi sono frutto di estemporanee invenzioni del direttore di gara, il quale, adirato per le censure ricevute dal pubblico, oltre a perdere il controllo della gara, per senso di rivalsa, si è spinto a redigere un rapporto in più parti non veritiero. Considerata la antitetica contrapposizione fra le due versioni dei gravi episodi accaduti, occorre maggiormente dar credito a quanto riportato nel circostanziato rapporto dell’arbitro, che, si rammenta, costituisce fonte privilegiata di prova per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare. La Commissione disciplinare territoriale, •disattese, in quanto inammissibili, le dichiarazioni sottoscritte dall’allenatore FASSI Luigi e da altri testimoni, ivi compresa la generica attestazione del presidente della U.S.D. BIANZE’; •valutate incensurabili, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità, le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S. PRAIA, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 31/12/2012 inflitta all’allenatore FASSI Luigi, la squalifica per SEI gare effettive inflitta al giocatore AGAZZI Delis Omar e la squalifica per QUATTRO gare effettive decretata nei confronti dei giocatori DE CILLIS Pietro e GIORDANO Davide.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it