COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società BORGATA CIT TURIN avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 19 del 08.11.2012 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara BORGATA CIT TURIN – BARRACUDA disputata in data 04.11.2012, Campionato Seconda Categoria – Girone L

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società BORGATA CIT TURIN avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 19 del 08.11.2012 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara BORGATA CIT TURIN - BARRACUDA disputata in data 04.11.2012, Campionato Seconda Categoria - Girone L Con ricorso inviato in data 12.11.2012, la Società BORGATA CIT TURIN si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio dirigente signor Chinnici Andrea con la squalifica fino al 07.12.2012 per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino la “inibizione per dirigenti fino ad un mese ”. E nel caso di specie, la sanzione comminata al dirigente della Società ricorrente non eccede il mese posto che viene disposta con comunicato in data 8 novembre e con scadenza 7 dicembre dell’anno in corso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società BORGATA CIT TURIN, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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