COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. OVADA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n° 34 dell’8/11/12 della Delegazione Provinciale di Alessandria in riferimento alla gara LIBARNA – OVADA disputata il 6/1/12 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Reclamo proposto dalla A.S.D. OVADA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo pubblicate sul C.U. n° 34 dell’8/11/12 della Delegazione Provinciale di Alessandria
in riferimento alla gara LIBARNA – OVADA disputata il 6/1/12 nell’ambito del Campionato
Allievi Provinciali
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 13/11/12, la A.S.D. OVADA CALCIO contesta
le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 34 dell’8/11/12 della Delegazione
Provinciale di Alessandria, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore ALLAN Asaza Kevin Steven, chiedendone la riduzione. L’arbitro riferisce nel suo rapporto che, durante lo svolgimento della gara LIBARNA – OVADA, disputata il 6/11/2012 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali, decretava l’espulsione del giocatore ALLAN Asaza Kevin Steven dell’OVADA perché, a gioco fermo, colpiva con una ginocchiata un giocatore avversario rimasto a terra in seguito ad un infortunio, colpendolo lievemente al viso senza arrecargli alcun danno evidente. La Società reclamante, pur condannando senza giustificazioni di alcun genere, il comportamento scorretto del proprio tesserato, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore sia stata eccessivamente pesante, anche in considerazione delle, fortunatamente, nulle conseguenze in termini di danni evidenti e delle sentite e pronte scuse manifestate all’avversario.
Riferisce, inoltre, che il proprio giocatore, rinnovando le scuse per il comportamento poco
professionale, intende manifestare tutto il suo sincero disagio per l’episodio che, a suo dire, è stato
determinato da eccessiva foga agonistica e dalla tensione delle partita in corso.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
- tenute in debita considerazione le scuse offerte dal giocatore immediatamente sul campo e
successivamente rinnovate, con espressioni di sincero pentimento, in sede di reclamo;
- ritenuto che, in considerazione delle scarse conseguenze provocate dal gesto messo in atto dal
giocatore, si possa accogliere il reclamo, limitatamente alla congruità della sanzione adottata;
DELIBERA
di ridurre a TRE giornate la squalifica inflitta al calciatore ALLAN Asaza Kevin Steven, nulla
disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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