COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/11/2012 MONFERRATO – VILLANOVA

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/11/2012 MONFERRATO - VILLANOVA La società USD MONFERRATO, con raccomandata spedita il 22/11/2012, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante segnala che al 37º del 2º tempo la controparte FCD VILLANOVA effettuava la terza ed ultima sostituzione a sua disposizione, disponendo l'uscita del calciatore "giovane" nº3 RICHICHI MARCO (12/06/1992) e l'ingresso del nº15 CELANTE MIRKO (19/07/1974). Denuncia altresì che, allorchè il subentrante era già entrato per due metri sul terreno di gioco, il dirigente della società VILLANOVA, accortosi evidentemente dell'errore in ordine all'utilizzo dei "giovani", cambiava rapidamente la sostituzione facendo entrare il nº13 TORTORELLA CARLO ALBERTO (09/12/1994) in luogo del precedente. La società MONFERRATO, appellandosi alla regola nº3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, denuncia l'irregolarità della procedura in quanto "la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco" e pertanto la controparte non poteva più modificare la sostituzione anche se il gioco non era ripreso. Per tale motivo viene quindi richiesta, a carico della società VILLA NOVA, la punizione sportiva della perdita della gara o in subordine la ripetizione della stessa. Le doglianze della reclamante non trovano conferma nel rapporto arbitrale dove viene riportata semplicemente la sostituzione al 39º del 2º tempo del numero 5 RICHICHI SIMONE (12/06/1992) con il nº13 TORTORELLA CARLO ALBEERTO. Questo G.S. ha provveduto a richiedere un supplemento di rapporto all'arbitro per avere chiarimenti e in questo viene precisato che effettivamente in un primo tempo la società VILLANOVA segnalava come sostituto il nº15 ma, allorchè questi non aveva superato la linea laterale trovandosi ancora nel "campo per destinazione", cambiava idea ed indicava come subentrante il nº13. Il rapporto arbitrale ed il successivo supplemento, che rammentiamo costituiscono fonte di prova privilegiata, smentiscono pertanto le asserzioni della società MONFERRATO il cui reclamo deve quindi ritenersi privo di fondamento. Tutto ciò premesso SI DELIBERA: - di rigettare il reclamo presentato dalla società MONFERRATO in quanto infondato - di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè: MONFERRATO - VILLANOVA 0-1 - di disporre a carico della società MONFERRATO la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº38 del 22/11/2012.
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