COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. PORTA Ottavio, presidente della società ASD POZZOMAINA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., nonché della Società ASD POZZOMAINA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. PORTA Ottavio, presidente della società ASD POZZOMAINA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., nonché della Società ASD POZZOMAINA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22.8.12 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, il sig. Porta Ottavio, Presidente della ASD Pozzomaina, per avere richiesto alla società Pro Collegno la somma di € 10.000,00 per la concessione dello svincolo ai calciatori Alessio Lupo, Simone Lorenzo, Mirko Lessio e Petri Hillukkala; deferiva altresì la ASD Pozzomaina a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al suo presidente. All’udienza del 16.11.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Porta Ottavio, in proprio ed in qualità di presidente della ASD Pozzomaina. Informato il sig. Porta della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione della sanzione su richiesta delle parti), il medesimo richiedeva procedersi con il giudizio, ritenendo di non avere commesso alcun illecito ed esponendo che alla richiesta del dirigente della Pro Collegno di quantificare l’importo necessario a svincolare i ragazzi, il medesimo avrebbe replicato affermando che non vi era alcuna cifra congrua, così come peraltro aveva fatto presente al dirigente della Società Chisola Calcio che in una occasione di poco successiva gli aveva richiesto di svincolare un suo calciatore; alle insistenze del dirigente della Pro Collegno, il sig. Porta avrebbe replicato di essere in grado unicamente di quantificare in € 10.000,00 il danno subito dalla Pozzomaina per il comportamento dei giocatori che avevano richiesto lo svincolo, senza con questo avere alcuna reale intenzione di richiedere tale somma a titolo di corrispettivo per lo svincolo, dal momento che non era sua intenzione consentire ai giocatori di trasferirsi. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi quattro al sig. Porta e dell’ammenda di € 400,00 alla società Pozzomaina. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene non sufficientemente acclarate le responsabilità per i fatti ascritti al sig. Ottavio Porta. Al riguardo occorre premettere che i calciatori Lupo, Lessio, Hillukkala e Lorenzo ed i loro genitori hanno tutti univocamente dichiarato in fase di indagini di avere sottoscritto il tesseramento per la società Pozzomaina per la stagione sportiva 2011/2012 sul presupposto di un programma di rafforzamento della squadra, a loro dire poi smentito dall’eliminazione subita nel torneo “Superoscar” Allievi Classe 1996 svoltosi nel mese di settembre 2011 proprio a causa di una asserita carenza di organico, di avere conseguentemente perso la loro fiducia nell’operato del Presidente della società di appartenenza, il quale avrebbe minacciato di non farli più giocare sino alla fine del campionato in conseguenza del loro atteggiamento. Tuttavia, in relazione ai fatti che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare, la deposizione degli stessi non appare significativa in quanto, a prescindere dal loro pur comprensibile risentimento nei confronti del sig. Porta per l’atteggiamento dallo stesso tenuto, la circostanza relativa alla pretesa di complessivi € 10.000,00 per il loro svincolo è stata appresa non per conoscenza diretta dei fatti, bensì unicamente “de relato”, in base a quanto loro dichiarato dai dirigenti della società Pro Collegno. Sempre dall’esame delle deposizioni dei testimoni sentiti nel corso delle indagini, risulta che la asserita pretesa da parte del presidente del Pozzomaina della somma di € 10.000,00 per lo svincolo dei giocatori in questione sarebbe stata formulata in occasione di una telefonata intercorsa tra questi ed il sig. Giancarlo Carpentieri, allenatore della PRO COLLEGNO, ascoltata in viva voce anche dal direttore sportivo sig. Antonio Esposito, dal collaboratore amministrativo Zangara Giovanna e dal dirigente accompagnatore Razzano Bartolomeo. Esaminando tuttavia nel dettaglio tali deposizioni, si rileva che: -il sig. Carpentieri ha dichiarato: “Telefonai all’amico Porta che mi disse:....i ragazzi mi hanno recato un danno di € 10.000,00. Io risposi che era una proposta assurda e feci continuare al direttore sportivo della Pro Collegno Antonio Esposito..”; -il sig. Esposito ha dichiarato: “Conoscevo il Presidente del Pozzomaina…ma non avendo avuto con lui un rapporto idilliaco ho incaricato…Giancarlo Carpentieri..di contattare il summenzionato Presidente…il giorno dopo il sig. Carpentieri telefonava al sig. Porta mettendo il telefono in viva voce…durante questa conversazione asseriva che per tamponare il danno che i ragazzi suddetti gli avevano procurato rifiutandosi di giocare erano necessari € 10.000,00 per procedere allo svincolo”; -il sig. Razzano ha dichiarato: “Ho assistito alla telefonata in viva voce…ricordo che il sig. Porta si lamentava del comportamento dei ragazzi che gli avevano creato un danno economico di € 10.000,00, lasciando intendere che quella era la cifra necessaria per lo svincolo…”; -infine la sig.ra Zangara, con deposizione non significativa in quanto anch’essa “de relato”: “..non avendo assistito a tutta la telefonata in questione, non posso confermare che sia stata fatta alla società la richiesta di € 10.000,00 per lo svincolo….posso invece dire di aver appreso dal sig. Esposito che la società Pozzomaina aveva richiesto al sig. Carpentieri la suddetta somma per lo svincolo”. Orbene, dalla complessiva valutazione delle deposizioni di cui sopra risulta che soltanto il sig. Esposito, il quale a suo stesso dire non era in buoni rapporti con il sig. Porta, ha dichiarato che il presidente del Pozzomaina avrebbe richiesto la somma di € 10.000,00 per lo svincolo dei calciatori al fine di ottenere il ristoro dei danni arrecati dai tesserati in questione, mentre il sig. Carpentieri così come il sig. Razzano hanno confermato che il sig. Porta aveva indicato la somma di € 10.000,00 unicamente a titolo di danno arrecatogli dai giocatori e da tale affermazione hanno desunto che la somma in questione avrebbe dovuto costituire il corrispettivo per lo svincolo. Il sig. Porta ha confermato tanto in fase di indagini quanto in sede dibattimentale di avere dichiarato ai dirigenti della Pro Collegno che il danno arrecatogli dal comportamento dei giocatori era pari ad € 10.000,00, ma ha fermamente negato di avere preteso tale somma per il loro svincolo, dal momento che la sua reale intenzione era sempre stata quella di non svincolarli. Osserva in conclusione la Commissione Disciplinare che il presente procedimento è fondato su una richiesta economica palesemente eccessiva per lo svincolo di quattro giocatori che di fatto non sono poi stati svincolati, nonché sulle sensazioni di alcuni dirigenti della società Pro Collegno, che ben potrebbero avere frainteso le reali intenzioni del sig. Porta. L’unico elemento probatorio significativamente contrario alla versione fornita dal Presidente del Pozzomaina è la deposizione del sig. Esposito, che ad avviso di codesta Commissione non è sufficiente a ritenere l’incolpato responsabile dei fatti contestati, anche perché l’intenzione di non svincolare affatto i giocatori trova conferma dall’esame della deposizione resa dal sig. Calcia Luigi, direttore generale del Chisola Calcio, il quale al fine di valutare la possibilità di tesseramento del giocatore Lessio Mirko avrebbe telefonato al sig. Porta, sentendosi da lui rispondere che non intendeva in alcun modo svincolare il giocatore. In tale situazione si ritiene che sotto il profilo probatorio non sussistano elementi sufficienti per consentire di ritenere acclarata la violazione da parte del sig. Porta delle normative federali. Per tali motivi la Commissione Disciplinare PROSCIOGLIE il sig. Ottavio PORTA e la ASD POZZOMAINA dagli addebiti ascritti per mancato raggiungimento della prova della responsabilità del deferito e della società da lui presieduta
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