COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. PORTA Ottavio, presidente della società ASD POZZOMAINA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., nonché della Società ASD POZZOMAINA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. PORTA Ottavio, presidente della
società ASD POZZOMAINA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.,
nonché della Società ASD POZZOMAINA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni
ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 22.8.12 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare
per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, il sig. Porta Ottavio,
Presidente della ASD Pozzomaina, per avere richiesto alla società Pro Collegno la somma di €
10.000,00 per la concessione dello svincolo ai calciatori Alessio Lupo, Simone Lorenzo, Mirko
Lessio e Petri Hillukkala; deferiva altresì la ASD Pozzomaina a titolo di responsabilità diretta per le
violazioni addebitate al suo presidente.
All’udienza del 16.11.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco Stefanini
in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Porta Ottavio, in proprio ed in qualità di
presidente della ASD Pozzomaina.
Informato il sig. Porta della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23
CGS (applicazione della sanzione su richiesta delle parti), il medesimo richiedeva procedersi con il
giudizio, ritenendo di non avere commesso alcun illecito ed esponendo che alla richiesta del
dirigente della Pro Collegno di quantificare l’importo necessario a svincolare i ragazzi, il medesimo
avrebbe replicato affermando che non vi era alcuna cifra congrua, così come peraltro aveva fatto
presente al dirigente della Società Chisola Calcio che in una occasione di poco successiva gli aveva
richiesto di svincolare un suo calciatore; alle insistenze del dirigente della Pro Collegno, il sig. Porta
avrebbe replicato di essere in grado unicamente di quantificare in € 10.000,00 il danno subito dalla
Pozzomaina per il comportamento dei giocatori che avevano richiesto lo svincolo, senza con questo
avere alcuna reale intenzione di richiedere tale somma a titolo di corrispettivo per lo svincolo, dal
momento che non era sua intenzione consentire ai giocatori di trasferirsi. Il Sostituto Procuratore
Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi quattro al
sig. Porta e dell’ammenda di € 400,00 alla società Pozzomaina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene non
sufficientemente acclarate le responsabilità per i fatti ascritti al sig. Ottavio Porta.
Al riguardo occorre premettere che i calciatori Lupo, Lessio, Hillukkala e Lorenzo ed i loro genitori
hanno tutti univocamente dichiarato in fase di indagini di avere sottoscritto il tesseramento per la
società Pozzomaina per la stagione sportiva 2011/2012 sul presupposto di un programma di
rafforzamento della squadra, a loro dire poi smentito dall’eliminazione subita nel torneo
“Superoscar” Allievi Classe 1996 svoltosi nel mese di settembre 2011 proprio a causa di una
asserita carenza di organico, di avere conseguentemente perso la loro fiducia nell’operato del
Presidente della società di appartenenza, il quale avrebbe minacciato di non farli più giocare sino
alla fine del campionato in conseguenza del loro atteggiamento. Tuttavia, in relazione ai fatti che
hanno dato origine al presente procedimento disciplinare, la deposizione degli stessi non appare
significativa in quanto, a prescindere dal loro pur comprensibile risentimento nei confronti del sig.
Porta per l’atteggiamento dallo stesso tenuto, la circostanza relativa alla pretesa di complessivi €
10.000,00 per il loro svincolo è stata appresa non per conoscenza diretta dei fatti, bensì
unicamente “de relato”, in base a quanto loro dichiarato dai dirigenti della società Pro Collegno.
Sempre dall’esame delle deposizioni dei testimoni sentiti nel corso delle indagini, risulta che la
asserita pretesa da parte del presidente del Pozzomaina della somma di € 10.000,00 per lo svincolo
dei giocatori in questione sarebbe stata formulata in occasione di una telefonata intercorsa tra
questi ed il sig. Giancarlo Carpentieri, allenatore della PRO COLLEGNO, ascoltata in viva voce
anche dal direttore sportivo sig. Antonio Esposito, dal collaboratore amministrativo Zangara
Giovanna e dal dirigente accompagnatore Razzano Bartolomeo. Esaminando tuttavia nel dettaglio
tali deposizioni, si rileva che:
-il sig. Carpentieri ha dichiarato: “Telefonai all’amico Porta che mi disse:....i ragazzi mi hanno recato
un danno di € 10.000,00. Io risposi che era una proposta assurda e feci continuare al direttore
sportivo della Pro Collegno Antonio Esposito..”;
-il sig. Esposito ha dichiarato: “Conoscevo il Presidente del Pozzomaina…ma non avendo avuto con
lui un rapporto idilliaco ho incaricato…Giancarlo Carpentieri..di contattare il summenzionato
Presidente…il giorno dopo il sig. Carpentieri telefonava al sig. Porta mettendo il telefono in viva
voce…durante questa conversazione asseriva che per tamponare il danno che i ragazzi suddetti gli
avevano procurato rifiutandosi di giocare erano necessari € 10.000,00 per procedere allo svincolo”;
-il sig. Razzano ha dichiarato: “Ho assistito alla telefonata in viva voce…ricordo che il sig. Porta si
lamentava del comportamento dei ragazzi che gli avevano creato un danno economico di €
10.000,00, lasciando intendere che quella era la cifra necessaria per lo svincolo…”;
-infine la sig.ra Zangara, con deposizione non significativa in quanto anch’essa “de relato”: “..non
avendo assistito a tutta la telefonata in questione, non posso confermare che sia stata fatta alla
società la richiesta di € 10.000,00 per lo svincolo….posso invece dire di aver appreso dal sig.
Esposito che la società Pozzomaina aveva richiesto al sig. Carpentieri la suddetta somma per lo
svincolo”.
Orbene, dalla complessiva valutazione delle deposizioni di cui sopra risulta che soltanto il sig.
Esposito, il quale a suo stesso dire non era in buoni rapporti con il sig. Porta, ha dichiarato che il
presidente del Pozzomaina avrebbe richiesto la somma di € 10.000,00 per lo svincolo dei calciatori
al fine di ottenere il ristoro dei danni arrecati dai tesserati in questione, mentre il sig. Carpentieri così
come il sig. Razzano hanno confermato che il sig. Porta aveva indicato la somma di € 10.000,00
unicamente a titolo di danno arrecatogli dai giocatori e da tale affermazione hanno desunto che la
somma in questione avrebbe dovuto costituire il corrispettivo per lo svincolo.
Il sig. Porta ha confermato tanto in fase di indagini quanto in sede dibattimentale di avere dichiarato
ai dirigenti della Pro Collegno che il danno arrecatogli dal comportamento dei giocatori era pari ad €
10.000,00, ma ha fermamente negato di avere preteso tale somma per il loro svincolo, dal momento
che la sua reale intenzione era sempre stata quella di non svincolarli.
Osserva in conclusione la Commissione Disciplinare che il presente procedimento è fondato su una
richiesta economica palesemente eccessiva per lo svincolo di quattro giocatori che di fatto non sono
poi stati svincolati, nonché sulle sensazioni di alcuni dirigenti della società Pro Collegno, che ben
potrebbero avere frainteso le reali intenzioni del sig. Porta.
L’unico elemento probatorio significativamente contrario alla versione fornita dal Presidente del
Pozzomaina è la deposizione del sig. Esposito, che ad avviso di codesta Commissione non è
sufficiente a ritenere l’incolpato responsabile dei fatti contestati, anche perché l’intenzione di non
svincolare affatto i giocatori trova conferma dall’esame della deposizione resa dal sig. Calcia Luigi,
direttore generale del Chisola Calcio, il quale al fine di valutare la possibilità di tesseramento del
giocatore Lessio Mirko avrebbe telefonato al sig. Porta, sentendosi da lui rispondere che non
intendeva in alcun modo svincolare il giocatore.
In tale situazione si ritiene che sotto il profilo probatorio non sussistano elementi sufficienti per
consentire di ritenere acclarata la violazione da parte del sig. Porta delle normative federali.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
PROSCIOGLIE
il sig. Ottavio PORTA e la ASD POZZOMAINA dagli addebiti ascritti per mancato raggiungimento
della prova della responsabilità del deferito e della società da lui presieduta
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