COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S.D. BARCANOVASALUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 8.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BARCANOVASALUS – VENARIA – disputata in data 3.11.2012, Campionato Juniores Regionale Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S.D. BARCANOVASALUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 8.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BARCANOVASALUS - VENARIA – disputata in data 3.11.2012, Campionato Juniores Regionale Girone A Con ricorso depositato in data 15.11.2012 la Società BARCANOVASALUS si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31.3.2014 il dirigente/assistente dell’arbitro LUCISANO Mario nonché con l’ammenda per € 150 la società medesima e ne chiede la riduzione. La società reclamante, pur ammettendo la deprecabile condotta tenuta dal proprio dirigente rileva che la stessa non ha avuto effetti pregiudizievoli per l’incolumità del direttore di gara. Mette in evidenza che il tesserato sanzionato è un ottantenne di minuta corporatura inidoneo ad incutere timore a chicchessia. Allega copia di lettera di scuse inviata dal LUCISANO medesimo al Presidente del Comitato Regionale ed alla Società di appartenenza. Infine, ritiene eccessiva l’entità della multa inflitta alla Società Nella seduta del 23.11.2012, l’avv. Giuseppe Cotroneo, in rappresentanza della Società confermava il contenuto del ricorso proposto dalla BARCANOVASALUS e precisava che lo scatto d’ira del LUCISANO è stato causato da un gesto violento compiuto da un giocatore avversario ai danni di un tesserato della Società rappresentata. Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara in relazione all’esecrabile e violenta condotta del LUCISANO che faceva ingresso sul terreno di gioco senza autorizzazione abbandonandosi a sputi, insulti ed atti violenti nei confronti di due giocatori avversari e, successivamente, attingeva l’arbitro con due forti calci provocando la sospensione anticipata della gara. Ora, l’età decisamente avanzata del dirigente sanzionato non può essere certo considerata un’attenuante visto il comportamento spregevole ed incivile descritto, tuttavia le scuse presentate, sono indicative di un certo grado di pentimento che va riconosciuto attraverso una riduzione di tre mesi della sanzione inflitta. Viceversa, l’entità dell’ammenda inflitta alla Società è perfettamente congrua alla gravità del comportamento del pubblico della società ospitante come descritto nel referto arbitrale e merita, pertanto, piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della società A.S.D. BARCANOVASALUS, RIDUCE l’inibizione a carico del dirigente LUCISANO Mario rideterminandone la durata fino a tutto il 31.12.2013. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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